DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 54 
 
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto
                            idrogeologico 
 
  1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116,  e'  aggiunto  in  fine  il   seguente   periodo:   "L'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario,  procede  a  convocare  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri  in  sede
di conferenza dei servizi e' di trenta giorni."; 
  2. Ai fini della predisposizione del Piano  di  interventi  per  la
mitigazione del dissesto idrogeologico, a  valere  sulle  risorse  di
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere  a  finanziamento
sono definiti, fino al  31  dicembre  2020,  per  liste  regionali  e
mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere  on  line,  sulla
base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni e  delle  province
autonome interessate, con  il  contributo  e  la  partecipazione  dei
commissari  per  l'emergenza,  dei  commissari  straordinari  per  il
dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi
al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3  e
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. 
  2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo le parole:  "sono  sottoposti"  sono  inserite  le
seguenti:  "alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla   valutazione
ambientale  strategica  (VAS),  di  cui  all'articolo   12,   qualora
definiscano  il  quadro  di  riferimento  per  la  realizzazione  dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda  del
presente decreto, oppure  possano  comportare  un  qualsiasi  impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli  classificati  come
siti di  importanza  comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica". 
  3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi  stralci,
di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti,
le modifiche della perimetrazione e/o classificazione  delle  aree  a
pericolosita' e  rischio  dei  piani  stralcio  relativi  all'assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino di cui alla
legge 18 maggio  1989,  n.  183,  derivanti  dalla  realizzazione  di
interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi
di nuovi  eventi  di  dissesto  idrogeologico  o  da  approfondimenti
puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto  dal
Segretario generale dell'Autorita' di bacino  distrettuale,  d'intesa
con la Regione territorialmente  competente  e  previo  parere  della
Conferenza  Operativa.  Le  modifiche  di  cui  al   presente   comma
costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani  di  cui
all'articolo 67, comma 1. 
  4-ter. Gli aggiornamenti di  piano  di  cui  al  comma  4-bis  sono
effettuati nel rispetto delle procedure  di  partecipazione  previste
dalle norme tecniche di attuazione dei piani di  bacino  vigenti  nel
territorio distrettuale e, comunque,  garantendo  adeguate  forme  di
consultazione e osservazione sulle proposte di modifica.  Nelle  more
dell'espletamento delle procedure  di  aggiornamento,  il  Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale puo'  adottare,  sulla
base del parere della Conferenza Operativa,  misure  di  salvaguardia
che  sono  immediatamente  vincolanti  e  restano  in   vigore   sino
all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano  di  cui  al   comma
4-bis.". 
  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)).