DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del ((...)) COVID-19. (20G00196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6 (in G.U. 30/01/2021, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2021)
Testo in vigore dal: 31-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
Contributo a fondo perduto da destinare all'attivita' dei servizi  di
                            ristorazione 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati  dalle  misure  restrittive   introdotte   dal   presente
decreto-legge  per  contenere  la   diffusione   ((dell'epidemia   di
COVID-19)), e' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite
massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di  190  milioni  di
euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, hanno la partita  IVA  attiva  e,  ai
sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui
all'allegato 1 del presente decreto.  Il  contributo  non  spetta  ai
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°  dicembre
2020. 
  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai  soggetti
che hanno gia' beneficiato del contributo  a  fondo  perduto  di  cui
all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano
restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia  delle
entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o
postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo. 
  3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai
sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  4. In ogni caso,  l'importo  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00. 
  5. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per
l'anno 2020 ((e a 190 milioni di euro per l'anno 2021,)) si  provvede
a  valere  sul  Fondo  ((di   cui   all'articolo   13-duodecies   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18  dicembre  2020,  n.  176)).  Ai  fini  dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.