DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 78 
 
Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e
                          dello spettacolo 
 
  1.  In  considerazione   degli   effetti   connessi   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda
rata dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1,
commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; 
    b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative
pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine
e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e
appartamenti per vacanze, dei  bed&breakfast,  dei  residence  e  dei
campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori
delle attivita' ivi esercitate;  l'esenzione  per  le  pertinenze  di
immobili rientranti nella categoria catastale D/2  si  applica  anche
relativamente  alla  prima  rata  di   cui   all'articolo   177   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    c) immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da
parte di imprese esercenti attivita'  di  allestimenti  di  strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
    d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli,
a condizione che i relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle
attivita' ivi esercitate; 
    e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e
simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori
delle attivita' ivi esercitate. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per
le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19.». 
  3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1,  commi
da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per
gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera  d).
((46)) 
  4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai
commi 1 e  3,  il  Fondo  di  cui  all'articolo  177,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di  85,95  milioni
di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al  primo
periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. (9) 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a  231,60  milioni  di
euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari  a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  si  provvede
ai sensi dell'articolo 114. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 9, comma 3)  che
"Alla ripartizione degli  incrementi  di  cui  al  primo  periodo  si
provvede con i decreti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  78  del
decreto-legge n. 104 del  2020,  che  sono  adottati  entro  sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  9-bis,  comma  2)  che   "Alla
ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con
i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104
del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far  data  dal  9
novembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 18 novembre 2022,  n.  176,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, ha disposto (con l'art. 12, comma  1)
che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  78,   comma   3,   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  in  materia  di  esenzioni
dall'imposta  municipale  propria  (IMU)   per   il   settore   dello
spettacolo, si interpretano nel senso che, per il  2022,  la  seconda
rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, non e'  dovuta  per  gli  immobili  di  cui
all'articolo 78, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104
del 2020, nel rispetto delle condizioni e  dei  limiti  previsti  dal
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»."