DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-3-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                             Art. 2-ter 
 
(Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale). 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  l'erogazione  delle   prestazioni   di
assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,  le  aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di
utilizzare personale gia'  in  servizio  nonche'  di  ricorrere  agli
idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera  del
Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  conferire  incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
delle professioni sanitarie e agli operatori  socio-sanitari  di  cui
all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). (17) (21) 
  2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti  previa
selezione, per titoli o colloquio orale  o  per  titoli  e  colloquio
orale,  attraverso  procedure  comparative  che  prevedono  forme  di
pubblicita' semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel
sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di
cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono  rinnovabili.  I
predetti incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
anche in deroga, limitatamente  alla  spesa  gravante  sull'esercizio
2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente  in  materia  di
spesa  di  personale,  nei  limiti  delle  risorse   complessivamente
indicate per ciascuna regione con  decreto  del  Ragioniere  generale
dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66
del 13 marzo 2020.  Per  la  spesa  relativa  all'esercizio  2021  si
provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale. 
  3. Le attivita' professionali svolte ai  sensi  dei  commi  1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione presso le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
  4. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno  accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti  alle  classi
delle  lauree  nelle   professioni   sanitarie   (L/SNT1),   di   cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo'
essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si  svolge,
previa  certificazione  delle  competenze  acquisite  a  seguito  del
tirocinio pratico  svolto  durante  i  rispettivi  corsi  di  studio,
secondo le  indicazioni  di  cui  al  punto  2  della  circolare  del
Ministero   della   salute   e   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. 
  5. Gli  incarichi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conferiti per la durata di sei mesi anche  ai  medici  specializzandi
iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di  corso  della
scuola di specializzazione. Tali incarichi sono  prorogabili,  previa
definizione dell'accordo di cui al settimo periodo  dell'articolo  1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, sino al  31  dicembre  2020.  Nei
casi di cui  al  precedente  periodo,  l'accordo  tiene  conto  delle
eventuali e  particolari  esigenze  di  recupero,  all'interno  della
ordinaria  durata  legale  del  corso  di  studio,  delle   attivita'
formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il  periodo  di  attivita'  svolto  dai
medici specializzandi ((...)) e' riconosciuto ai fini  del  ciclo  di
studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I
medici   specializzandi   restano    iscritti    alla    scuola    di
specializzazione  universitaria   e   continuano   a   percepire   il
trattamento  economico   previsto   dal   contratto   di   formazione
specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in  proporzione
all'attivita' lavorativa svolta. (17) (21) 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che i termini previsti dai commi 1 e 5, quarto periodo, del  presente
articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 settembre 2020, n. 124, come  modificato  dal  D.L.  7  ottobre
2020, n. 125, ha disposto (con l'art.  1,  comma  3)  che  i  termini
previsti dai commi 1 e 5, quarto periodo, del presente articolo  sono
prorogati al 31 dicembre 2020.