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DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123

Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. (19G00132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  1-1-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 9-sexies

(Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro,
((per l'anno 2026))
, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. (2) (7) (8)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 57, comma 11) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021".
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 471) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022".
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 771) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".