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DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (19G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2019.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141 (in G.U. 13/12/2019, n. 292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-quinquies

(Programma sperimentale Mangiaplastica)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.
((11))
2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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AGGUORNAMENTO (11)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 691) che "Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di ecocompattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024".