DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 10-8-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
Inottemperanza  a  limitazioni  o  divieti  in  materia  di   ordine,
                  sicurezza pubblica e immigrazione 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 6 ((sono inseriti i seguenti)): 
  «6-bis. Salvo che si tratti di  naviglio  militare  o  di  navi  in
servizio governativo non commerciale, il  comandante  della  nave  e'
tenuto ad osservare la normativa internazionale  e  i  divieti  e  le
limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo  11,  comma
1-ter. ((In caso di violazione del divieto di  ingresso,  transito  o
sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando
il fatto costituisce reato, si applica al comandante  della  nave  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000  a
euro 1.000.000. La responsabilita' solidale  di  cui  all'articolo  6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende  all'armatore  della
nave. E' sempre  disposta  la  confisca  della  nave  utilizzata  per
commettere la violazione,  procedendosi  immediatamente  a  sequestro
cautelare. A seguito di provvedimento definitivo  di  confisca,  sono
imputabili all'armatore e al proprietario della  nave  gli  oneri  di
custodia  delle  imbarcazioni  sottoposte  a  sequestro  cautelare.))
All'irrogazione delle sanzioni, accertate  dagli  organi  addetti  al
controllo,  provvede  il  prefetto  territorialmente  competente.  Si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689
((...)). 
  ((6-ter. Le navi sequestrate  ai  sensi  del  comma  6-bis  possono
essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle
Capitanerie  di  porto  o  alla  Marina  militare  ovvero  ad   altre
amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta  per  l'impiego
in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni
sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6-quater. Quando il provvedimento che dispone la  confisca  diviene
inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello  Stato  e,  a
richiesta, assegnata all'amministrazione che ne  ha  avuto  l'uso  ai
sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata  presentata
istanza di affidamento  o  che  non  sia  richiesta  in  assegnazione
dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del  comma  6-ter
e', a richiesta,  assegnata  a  pubbliche  amministrazioni  per  fini
istituzionali ovvero venduta, anche per  parti  separate.  Gli  oneri
relativi  alla  gestione  delle  navi  sono  posti  a  carico   delle
amministrazioni assegnatarie. Le navi  non  utilmente  impiegabili  e
rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo  di  vendita  sono
destinate   alla   distruzione.   Si   applicano   le    disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43))». 
  ((1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni  amministrative  per  le
violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo  12  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
nonche' quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse,
disposta ai sensi del citato articolo 12, sono  versate  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno,  da  ripartire,  su  richiesta  delle   amministrazioni
interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia
e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di
ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  il  Ministro
della difesa e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le
risorse del fondo di cui al  primo  periodo  sono  ripartite  tra  le
amministrazioni  interessate  che  abbiano  comunicato  al  Ministero
dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo  anno,  ai  fini  della
partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri  sostenuti  per
la gestione,  la  custodia  e  la  distruzione  delle  navi  ad  esse
assegnate. Le  somme  non  impegnate  entro  la  fine  dell'esercizio
possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui)). 
  2. ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati  in
euro 650.000 per l'anno 2019 e in euro 1.300.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019  e
a  euro  1.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno   2020,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno, e, quanto a euro 150.000  per  l'anno  2019  e  a  euro
300.000 annui a decorrere dall'anno  2020,  mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte, per l'anno  2019,  nel  Fondo  per  il  federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59,   nell'ambito   dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno)).  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti  variazioni
di bilancio.