DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 35

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. (19G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60 (in G.U. 01/07/2019, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
Testo in vigore dal: 2-7-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale 
 
  1. In caso di valutazione negativa del direttore generale ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, il Commissario ad acta, previa  intesa  con
la Regione, ((nonche' con il rettore nei casi di aziende  ospedaliere
universitarie,)) nomina un  Commissario  straordinario.  In  mancanza
d'intesa entro il termine perentorio di dieci giorni,  la  nomina  e'
effettuata con decreto del Ministro della  salute,  su  proposta  del
Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,  a
cui e' invitato a partecipare il Presidente  della  Giunta  regionale
con preavviso di almeno tre giorni.  Quando  risulti  nominato  dalla
Regione, in luogo del direttore generale,  un  commissario  regionale
che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni,  questi  decade  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  si  applicano  le
disposizioni del presente articolo. 
  2.  Il  Commissario  straordinario  e'  scelto,  anche  nell'ambito
dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016,  n.  171,  fra  soggetti  di  comprovata  competenza  ed
esperienza, in particolare in materia di organizzazione  sanitaria  o
di  gestione  aziendale,  anche  in  quiescenza.  Restano  ferme   le
disposizioni  in  materia  d'inconferibilita'   e   incompatibilita',
nonche' le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11,  del  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502.  La  nomina  a  Commissario
straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico
presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni  altro
ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente  pubblico,
ha altresi' diritto all'aspettativa non retribuita con  conservazione
dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico. 
  3. Fino alla  nomina  del  Commissario  straordinario,  si  applica
quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  6,  settimo  periodo,  del
decreto legislativo n.  502  del  1992.  In  mancanza  del  direttore
amministrativo e del direttore sanitario, l'ordinaria amministrazione
e' garantita dal  dirigente  amministrativo  piu'  anziano  per  eta'
preposto ad unita'  operativa  complessa,  ovvero,  in  subordine,  a
unita' operativa semplice. 
  4. Puo' essere nominato un unico Commissario straordinario per piu'
enti del servizio sanitario regionale. 
  5. L'ente del  Servizio  sanitario  della  Regione  corrisponde  al
Commissario  straordinario  il  compenso  stabilito  dalla  normativa
regionale per i direttori generali dei rispettivi enti  del  servizio
sanitario, anche cumulativamente nei casi di  cui  al  comma  4.  Con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  adottato  di
concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, e'  definito  un  compenso
aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque  non
superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi  a  carico  del
bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i  limiti
di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 2019,  N.  60)).
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro
472.500 annui per ciascuno degli anni 2019 e  2020  e  alla  relativa
copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14. ((La  corresponsione
del compenso aggiuntivo di cui al presente comma e' subordinata  alla
valutazione positiva della verifica di cui al comma 7)). 
  6. Entro ((sei)) mesi dalla nomina,  il  Commissario  straordinario
adotta l'atto aziendale di  cui  all'articolo  3,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo n. 502 del 1992,  approvato  dal  Commissario  ad
acta, al fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro  dai
disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi  operativi
di prosecuzione  nonche'  al  fine  di  ridefinire  le  procedure  di
controllo interno. 
  ((6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al  comma
6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente  decreto,  il  Ministro  della  salute,  con
proprio decreto,  istituisce  un'Unita'  di  crisi  speciale  per  la
regione con il compito  di  effettuare,  entro  tre  mesi  dalla  sua
istituzione,  visite  ispettive  straordinarie  presso   le   aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere  e  le  aziende  ospedaliere
universitarie.  L'Unita'  di  crisi  e'  composta  da  dirigenti  del
Ministero della salute, che  operano  nell'esercizio  delle  funzioni
istituzionalmente assegnate, e da un numero massimo di cinque esperti
nelle  discipline  chirurgiche,  mediche,  anatomopatologiche  e  dei
servizi  diagnostici.  Entro  trenta  giorni   da   ciascuna   visita
ispettiva, l'Unita' di crisi trasmette al Commissario straordinario e
al Commissario ad acta  una  relazione  sullo  stato  dell'erogazione
delle  prestazioni  cliniche,  con   particolare   riferimento   alla
condizione dei servizi, delle dotazioni  tecniche  e  tecnologiche  e
delle risorse umane, evidenziando  gli  eventuali  scostamenti  dagli
standard necessari a garantire i livelli essenziali di  assistenza  e
gli  interventi  organizzativi  necessari  al  loro  ripristino.   Ai
componenti  dell'Unita'  di  crisi  non  appartenenti  ai  ruoli  del
Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle  spese
documentate. Per l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la
spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si  provvede
ai sensi dell'articolo 14)). 
  7. Entro ((nove)) mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni
((nove)) mesi, il Commissario ad acta provvede  alla  verifica  delle
attivita' svolte dal Commissario straordinario, per le cui  modalita'
si rinvia, in quanto applicabili, all'articolo 2, comma 1. In caso di
valutazione negativa, il Commissario ad  acta  dispone  la  decadenza
immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provvede alla
relativa sostituzione. 
  8. L'incarico di  Commissario  straordinario  e'  valutabile  quale
esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1
del decreto legislativo n. 171 del 2016. 
  9. I Commissari straordinari restano in carica fino al  termine  di
cui all'articolo 15,  comma  1,  e  comunque  fino  alla  nomina,  se
anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo n. 171  del  2016,  in  esito  a  procedure
selettive,  che  sono  avviate  dalla  Regione  decorsi  dodici  mesi
dall'entrata in vigore ((del presente decreto)).