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DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (18G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  17-12-2018
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Art. 8

Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro nel Paese di origine
((, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi))
.».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine
((, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi))
.».