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DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (18G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2024)
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Testo in vigore dal:  20-11-2018
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Art. 31

Struttura del Commissario straordinario
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative
((,))
con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il personale di cui al comma 2 è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.
4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 nonché alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19.
5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.
6. Il Commissario straordinario può avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.
7. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza,
((commisurato))
ai giorni di effettivo impiego.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.