DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 64 
 
 
                       (Servizi nelle scuole) 
 
  1. Al fine di consentire la regolare  conclusione  delle  attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare  avvio  delle
stesse per l'anno scolastico 2018/ 2019  in  ambienti  in  cui  siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia
stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017  o  non  sia
mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano  scaduti
i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia
e  degli  altri  servizi  ausiliari,  nonche'  degli  interventi   di
mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili  adibiti
a sede di istituzioni scolastiche  ed  educative  statali,  da  parte
delle medesime istituzioni,  prosegue,  con  piena  salvaguardia  dei
livelli occupazionali e salariali  esistenti,  con  i  soggetti  gia'
destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di  fornitura,
((sino al 31 dicembre 2019)). 
  2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata
risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al  comma
1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379,
della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  alle  condizioni  tecniche
previste dalla convenzione-quadro Consip  oggetto  di  risoluzione  e
alle condizioni economiche  pari  all'importo  del  prezzo  medio  di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non e'
intervenuta  la  risoluzione  della  convenzione-quadro  Consip,   da
calcolare  con  riferimento  alle  sole  regioni   nelle   quali   la
convenzione-quadro Consip era gia' attiva alla  data  del  24  aprile
2017. 
  2-bis. Nelle regioni nelle quali  vengano  a  scadere  i  contratti
attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di  cui  al
comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma  5,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  e   di   cui
all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle
condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip  e  alle
condizioni economiche pari all'importo del prezzo  di  aggiudicazione
della medesima. 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). 
  4. L'acquisizione dei servizi di  pulizia  e  degli  altri  servizi
ausiliari, nonche' degli interventi  di  mantenimento  del  decoro  e
della funzionalita' degli immobili  adibiti  a  sede  di  istituzioni
scolastiche  ed  educative   statali,   da   parte   delle   medesime
istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti  dall'articolo  58,
comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  incrementati
dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario  2017,
di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018  ((e  di  190
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019)). 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  64
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  5-bis. Al fine di  promuovere,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2017/ 2018, il  consumo  di  prodotti  biologici  e  sostenibili  per
l'ambiente nell'ambito dei  servizi  di  refezione  scolastica  negli
asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle
scuole secondarie di primo e di secondo  grado,  e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali il Fondo per le mense  scolastiche  biologiche,  con  una
dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con  il
Ministro della salute,  limitatamente  agli  aspetti  di  competenza,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definiti,  in
conformita' alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di
utilizzo di prodotti biologici nonche' i requisiti  e  le  specifiche
tecniche  necessari  per  qualificare  il   servizio   di   refezione
scolastica quale mensa biologica. Il Fondo e' destinato a  ridurre  i
costi a carico dei  beneficiari  del  servizio  di  mensa  scolastica
biologica e a realizzare iniziative di informazione e  di  promozione
nelle scuole e di accompagnamento al  servizio  di  refezione  ed  e'
assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del  servizio  di
mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le
stazioni appaltanti pubbliche che intendono  aggiudicare  servizi  di
mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle  percentuali
minime di utilizzo di  prodotti  biologici,  dei  requisiti  e  delle
specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al  secondo  periodo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2018,
si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni
di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  10
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2020,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni  di  euro
per l'anno 2019, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.