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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2024)
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Testo in vigore dal:  14-10-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 43

(Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi)
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del "30 novembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2017".
a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018".
b) al comma 10, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017".
c) al comma 12, le parole: "dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "febbraio 2018";
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: "12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.".
2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, le parole "al 30 novembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".
3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e di interessi" sono aggiunte le seguenti: "e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018."
4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, le parole "nei termini previsti" sono sostituite dalle seguenti "entro il 16 dicembre 2017" e dopo le parole "pagamento dei tributi" sono aggiunte le seguenti "oggetto di sospensione".
5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
((5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali))
5-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguente modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "gennaio 2017," sono inserite le seguenti: "nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017";
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017".