DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 4 
 
 
               (Regime fiscale delle locazioni brevi) 
 
  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni  brevi
i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di  durata  non
superiore  a  30  giorni,  ivi  inclusi  quelli  che   prevedono   la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di  pulizia  dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori  dell'esercizio  di
attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti  che  esercitano
attivita'  di  intermediazione  immobiliare,  ovvero   soggetti   che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile con persone che dispongono di  unita'  immobiliari  da
locare. 
  2. A decorrere  dal  1°  giugno  2017,  ai  redditi  derivanti  dai
contratti di locazione breve stipulati a  partire  da  tale  data  si
applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo  14
marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione
per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai  corrispettivi
lordi derivanti dai contratti  di  sublocazione  e  dai  contratti  a
titolo  oneroso  conclusi  dal  comodatario  aventi  ad  oggetto   il
godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle  condizioni
di cui al comma 1. 
  3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. 
  4.  I  soggetti  che  esercitano   attivita'   di   intermediazione
immobiliare,  nonche'  quelli  che  gestiscono  portali   telematici,
mettendo in contatto persone in ricerca di un  immobile  con  persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare,  trasmettono  i  dati
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3  conclusi  per  il  loro
tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a  quello  a  cui  si
riferiscono  i  predetti  dati.  L'omessa,  incompleta   o   infedele
comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e'
punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma  1  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La  sanzione  e'  ridotta  alla
meta' se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
successivi  alla  scadenza,  ovvero  se,  nel  medesimo  termine,  e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
  5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato  che  esercitano
attivita'  di  intermediazione  immobiliare,   nonche'   quelli   che
gestiscono  portali  telematici,  mettendo  in  contatto  persone  in
ricerca  di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di   unita'
immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o  i  corrispettivi
relativi ai  contratti  di  cui  ai  commi  1  e  3,  ovvero  qualora
intervengano nel  pagamento  dei  predetti  canoni  o  corrispettivi,
operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21  per
cento  sull'ammontare  dei  canoni  e  corrispettivi   all'atto   del
pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con  le
modalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per
l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera
operata a titolo di acconto. 
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti  in  possesso  di
una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui  ai
commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento  dei  predetti
canoni  o  corrispettivi,  adempiono  agli  obblighi  derivanti   dal
presente articolo tramite la stabile organizzazione. I  soggetti  non
residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia,  ai
fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo,
in qualita' di responsabili  d'imposta,  nominano  un  rappresentante
fiscale individuato tra i  soggetti  indicati  nell'articolo  23  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In
assenza di nomina del rappresentante fiscale,  i  soggetti  residenti
nel territorio dello Stato che appartengono allo  stesso  gruppo  dei
soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente  responsabili
con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della  ritenuta
sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi  ai  contratti  di
cui ai commi 1 e 3. 
  5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero
che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,  e'
responsabile  del  pagamento  dell'imposta  di   soggiorno   di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  con  diritto  di
rivalsa   sui   soggetti   passivi,   della    presentazione    della
dichiarazione, nonche' degli  ulteriori  adempimenti  previsti  dalla
legge e  dal  regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica  entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il
presupposto impositivo, secondo le modalita'  approvate  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione.  Per
l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione  da  parte  del
responsabile si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo  dovuto.
Per  l'omesso,  ritardato  o  parziale  versamento  dell'imposta   di
soggiorno e del  contributo  di  soggiorno  si  applica  la  sanzione
amministrativa di cui all'articolo  13  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471. ((52)) 
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4,  5
e  5-bis  del  presente  articolo,  incluse  quelle   relative   alla
trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario. 
  7. A decorrere dall'anno  2017  gli  enti  che  hanno  facolta'  di
applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, possono, in deroga  all'articolo  1,  comma  26,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1,  comma  169,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare  l'imposta  di
soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi. 
  7-bis. Il comma 4  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che  i  soggetti  che
hanno  optato,  ai  sensi  del  predetto  comma  4,  per  il   regime
agevolativo previsto per i lavoratori  impatriati  dal  comma  1  del
medesimo  articolo,  decadono  dal  beneficio  fiscale   laddove   la
residenza in Italia non sia mantenuta per almeno  due  anni.  In  tal
caso,  si  provvede  al  recupero  dei  benefici  gia'  fruiti,   con
applicazione delle relative sanzioni e interessi. 
 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 3,  comma  6)
che il termine del 30 giugno previsto dal comma  5-ter  del  presente
articolo per la presentazione  della  dichiarazione  dell'imposta  di
soggiorno per gli anni di imposta 2020 e  2021  e'  differito  al  30
settembre 2022.