DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 10-8-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
 
          Misure a tutela del decoro di particolari luoghi 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalla  vigente  normativa  a  tutela
delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie,
aeroportuali, marittime e di trasporto  pubblico  locale,  urbano  ed
extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque  ponga  in  essere
condotte  che  impediscono  l'accessibilita'  e  la  fruizione  delle
predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o
di occupazione di spazi  ivi  previsti,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  euro  100  a
euro 300. Contestualmente all'accertamento della  condotta  illecita,
al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalita' di cui
all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato  commesso
il fatto. 
  2. Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale  e  dall'articolo
29  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   114,   nonche'
dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della  strada,  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ((e  dall'articolo
1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,)) il  provvedimento
di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo e' disposto
altresi' nei confronti di chi commette le violazioni  previste  dalle
predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma. 
  3. Fermo il disposto dell'articolo 52,  comma  1-ter,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma  4,  del
decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222,  i  regolamenti  di
polizia urbana possono  individuare  aree  urbane  su  cui  insistono
presidi sanitari, scuole,  plessi  scolastici  e  siti  universitari,
musei, aree e parchi  archeologici,  complessi  monumentali  o  altri
istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti
flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere,  mercati,
pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle  quali  si
applicano le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo. 
  4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri  delle
autorita' di settore aventi competenze a tutela  di  specifiche  aree
del territorio, l'autorita' competente e' il sindaco del  comune  nel
cui territorio le medesime sono  state  accertate,  che  provvede  ai
sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre  1981,  n.
689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative
irrogate  sono  devoluti  al  comune  competente,  che   li   destina
all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.