DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2003, n. 88 (in G.U. 24/04/2003, n.95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2019)
Testo in vigore dal: 15-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 1-sexies 
 
  1.  Chiunque,  non   appartenente   alle   societa'   appositamente
incaricate,vende i titoli di accesso ((alle manifestazioni sportive))
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000
euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta'  del  massimo
per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso
a prezzo  maggiorato  rispetto  a  quello  praticato  dalla  societa'
appositamente incaricata per la  commercializzazione  dei  tagliandi.
Nei confronti del contravventore possono essere applicati il  divieto
e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401. 
  ((1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo  periodo,  si
applicano anche ai soggetti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.)) 
  2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16  della
legge 24 novembre  1981,  n.  689,  non  esclude  l'applicazione  del
divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1. 
  3. Le sanzioni amministrative di  cui  al  presente  articolo  sono
irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto.