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DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2003, n. 88 (in G.U. 24/04/2003, n.95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2019)
Testo in vigore dal:  15-6-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-sexies

1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate,vende i titoli di accesso
((alle manifestazioni sportive))
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi.
Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
((
1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
))
2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.