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DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2003, n. 88 (in G.U. 24/04/2003, n.95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2019)
Testo in vigore dal: 25-4-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   13   dicembre   1989,  n.  401,  e  successive
modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di contrastare la
recrudescenza  di  episodi di violenza in occasione di manifestazioni
sportive,   prevedendo  misure  idonee  a  prevenire  e  reprimere  i
comportamenti particolarmente pericolosi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  All'articolo  8  della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  e
successive  modificazioni,  i commi 1-bis ((e 1-ter)) sono sostituiti
dai seguenti:
"1-bis.  Oltre  che  nel  caso  di  reati  commessi con violenza alle
persone  o  alle  cose  in  occasione  o  a  causa  di manifestazioni
sportive,  per  i  quali  e'  obbligatorio o facoltativo l'arresto ai
sensi  degli  articoli  380  e  381  del  codice di procedura penale,
l'arresto   e'   altresi'   consentito  nel  caso  di  reati  di  cui
all'articolo  6-bis,  comma  1,  e all'articolo 6, commi 1 e 6, della
presente legge.
1-ter.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis, quando non e' possibile
procedere  immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza o
incolumita'  pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi  dell'articolo  382  del  codice  di  procedura penale colui il
quale,  sulla  base  di  documentazione  video fotografica o di altri
elementi  ((oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente)) il fatto,
ne  risulta  autore,  sempre  che l'arresto sia compiuto non oltre il
tempo  necessario  alla  sua  identificazione  e,  comunque, entro le
trentasei ore dal fatto.
1-quater.  Quando  l'arresto  e'  stato  eseguito  per  uno dei reati
indicati  dal  comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli
274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.".
  2.  Sono  soppressi  il  secondo  ed  il  terzo periodo del comma 6
dell'articolo  6  della  legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni.