DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Articoli
  • Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
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  • agg.1
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  • agg.2
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  • Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonche' per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
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  • 11
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  • 13
  • agg.1
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  • orig.
  • Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti
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  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 19 bis
  • orig.
  • Disposizioni finanziarie transitorie e finali
  • 20
  • 21
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  • 21 bis
  • 22
  • orig.
  • 23
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,  comma  3,  6,  comma  1,
lettera a), b) ed e), ((11, comma 3-bis)), 12, 13, 14 e 19, comma  3,
((pari a 11.101.046 euro per  l'anno  2017,  a  31.203.531  euro  per
l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per
l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per
l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per
l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro  a
decorrere dall'anno 2026)), si provvede: 
  a) quanto a 184.734  euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  dei   proventi   di   cui
all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia' iscritti
in  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,   del   decreto
legislativo del 12 maggio 2016, n. 90; 
  b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500  euro  per
l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'Erario; 
  c) ((quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro  per
l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019,)) mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ((per  12.565  euro))  a  decorrere
dall'anno  2017,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero   della
giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro  per
l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e  per  2.400.000  euro  a
decorrere dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
degli  affari  esteri  e  della   cooperazione   internazionale   per
((2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno  2018
e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019)); 
  ((c-bis)  quanto  a  200.000  euro  per   l'anno   2017,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)). 
  2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle relative attivita' con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.