stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
nascondi
  • Articoli
  • Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
  • 1
  • orig.
  • 2
  • orig.
  • 3
  • agg.1
  • orig.
  • 4
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 5
  • Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonchè per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
  • 6
  • orig.
  • 7
  • orig.
  • 8
  • orig.
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • orig.
  • 12
  • agg.1
  • orig.
  • 13
  • agg.1
  • orig.
  • 14
  • orig.
  • Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 19 bis
  • orig.
  • Disposizioni finanziarie transitorie e finali
  • 20
  • 21
  • orig.
  • 21 bis
  • 22
  • orig.
  • 23
Testo in vigore dal:  19-4-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
1. All'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al
((terzo periodo del presente comma))
nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.».