DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/4/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 20-ter 
Autorita' giudiziaria competente per la convalida  dei  provvedimenti
                            del questore 
 
  1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai
sensi  degli  articoli  20  e  20-bis,  e'  competente  il  tribunale
ordinario  ((sede  della  sezione   specializzata   in   materia   di
immigrazione protezione  internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea)).((Quando l'interessato e'  trattenuto
in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, la sua  partecipazione  all'udienza  per  la  convalida
avviene,  ove  possibile,  a  distanza,  mediante   un   collegamento
audiovisivo, tra  l'aula  d'udienza  e  il  centro.  Il  collegamento
audiovisivo  si  svolge  in  conformita'  alle  specifiche   tecniche
stabilite con decreto direttoriale d'intesa  tra  i  Ministeri  della
giustizia e dell'interno  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni  caso,  con
modalita' tali da assicurare la contestuale,  effettiva  e  reciproca
visibilita'  delle  persone  presenti  in  entrambi  i  luoghi  e  la
possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito  al
difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove  si
trova  il  richiedente.  Un  operatore   della   polizia   di   Stato
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39,  secondo  comma,  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si  trova  il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che  non  sono  posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'
a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di
cui al  terzo  periodo  del  presente  comma  nonche',  se  ha  luogo
l'audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne
la regolarita' con riferimento al luogo ove  si  trova.  A  tal  fine
interpella, ove occorra, il richiedente e  il  suo  difensore.  Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura  del  medesimo  operatore
della polizia di Stato.)) ((6)) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le
presenti  modifiche  "si  applicano  alle  cause  e  ai  procedimenti
giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto.  Alle  cause  e  ai  procedimenti
giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di  cui
al periodo precedente si  continuano  ad  applicare  le  disposizioni
vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".