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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. 243

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (16G00259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28/02/2017, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-bis

(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017.
All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(2) (3) (8) (15) (19) (20)
((23))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1167) che "L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2018, nel limite di spesa di 24 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 248) che "Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per l'anno 2019, le disposizioni previste dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 35 milioni".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 11-quater, comma 1) che "L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 30 dicembre 2021 ha disposto (con l'art. 1, comma 128) che "L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 328) che "L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (23)

La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 173) che "L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro".