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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2024
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Art. 28-bis

(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi)
1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Fino al
((31 dicembre 2024))
, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, è aumentato del 70 per cento, previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.