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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  12-11-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)
1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
((, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,))
formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per
((due anni))
. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.»;
b) alla lettera b) le parole "la nomina e la durata in carica" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti e
((le modalità di selezione))
".
2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
((del regolamento di cui al decreto))
del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4,
((del citato regolamento di cui al decreto))
del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro
((due anni))
dalla formulazione della proposta".
4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
((come modificato dal presente articolo,))
successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.