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DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2014)
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Testo in vigore dal:  12-11-2014
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Art. 13

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)
1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:
"10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.".
2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell' Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.
3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015. (2)
4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante "Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.
5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto - legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine le regioni interessate devono assicurare:
a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità così come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;
b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;
c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.
7. La documentazione necessaria ai fini di cui al comma 6 deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 ed è verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipulazione dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.
8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013. Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì attribuite agli enti locali le disponibilità di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.
((9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 28 ottobre 2013, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " All'articolo 13: al comma 3, secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;".