DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54

Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (13G00099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85 (in G.U. 19/07/2013, n. 168).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
Contenimento  delle  spese  relative   all'esercizio   dell'attivita'
                              politica 
 
  1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di  Presidente
del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario
di Stato, non possono cumulare il  trattamento  stipendiale  previsto
dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212,  con  l'indennita'
spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31  ottobre  1965,  n.
1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per  il  quale
abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi
dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento,  assumono
le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro,  Vice
Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato  non  possono   cumulare   il
trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile
1952, n. 212, con l'indennita' di cui al primo periodo  del  comma  1
dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418,  ovvero  con  il
trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2
del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre  1999,  n.  418.  ((In
ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma
2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento
economico,  comprese  le  componenti  accessorie  e  variabili  della
retribuzione, non puo' superare quello complessivamente attribuito ai
membri del Parlamento, fatta salva  in  ogni  caso  la  contribuzione
previdenziale,   che   resta   a   carico   dell'amministrazione   di
appartenenza)). 
  1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9
novembre 1999, n. 418, e' soppresso.