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DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. (13G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 (in G.U. 25/6/2013, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 6-sexies

(Assunzioni di personale).
1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012.
Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture.
Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014".
2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2".
3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1º agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. (13) (14) (16)(17) (18) (19) (20)
((21))
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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 544) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2015".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 10, comma 4-quater) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2018".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019, nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2".
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2021".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2022".
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2023".