DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale. (12G0083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 2012, n. 103 (in G.U. 20/07/2012, n. 168).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita  della  stampa
                       quotidiana e periodica 
 
  1. Per favorire la modernizzazione del sistema di  distribuzione  e
vendita della stampa  quotidiana  e  periodica,  per  assicurare  una
adeguata  certificazione  delle  copie  distribuite   e   vendute   e
nell'intento di agevolare la diffusione della moneta  elettronica,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle
vendite e delle rese dei giornali quotidiani e  periodici  attraverso
l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici  basati
sulla lettura  del  codice  a  barre.  La  gestione  degli  strumenti
informatici e della rete telematica e' svolta, in  maniera  condivisa
ed unitaria, con  la  partecipazione  di  tutti  i  componenti  della
filiera  distributiva,  editori,  distributori  e  rivenditori,   che
stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della  rete,  la  gestione
dati  e  i  costi  di  collegamento.  Per   sostenere   l'adeguamento
tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola
de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per  un
importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ovvero  del  Sottosegretario
delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite  massimo
di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti  dai  risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo
complessivo  non  superiore  a  10  milioni  di  euro,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  nel
medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Il credito d'imposta va indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni.  Esso  non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del presente articolo anche con riguardo alla  fruizione
del credito di imposta al fine del rispetto del  previsto  limite  di
spesa e al relativo monitoraggio. (2)(3)(4) ((6)) 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma  4,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si  rapporta
il rimborso in favore della societa' Poste Italiane  S.p.A.  relativo
all'applicazione  delle  tariffe  agevolate  per  la  spedizione  dei
prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al  31  marzo
2010, e' pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012  per  gli  invii
non omologati  destinati  alle  aree  extraurbane,  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante  tariffe  per
le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti
tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1,  comma
1, del decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  353,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  46.  Resta  ferma
l'applicazione delle tariffe piene ai fini della  determinazione  dei
rimborsi in favore della  societa'  Poste  Italiane  S.p.A.,  per  il
periodo  compreso  tra  il  14  agosto  ed  il  31   dicembre   2009.
Dall'applicazione del presente comma devono  derivare  risparmi  pari
almeno  a  10  milioni  di   euro.   Conseguentemente,   e'   ridotta
l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato  nel
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ai
sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al precedente periodo,  da  accertarsi  con  apposito
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero   del
Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse  del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri per le finalita' di cui al  comma  1,  nonche'
per le  ulteriori  politiche  di  sostegno  e  sviluppo  del  settore
editoriale. 
  4.  I  rivenditori  di  quotidiani  e  periodici  possono  svolgere
attivita' connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche
amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e  per  il
tramite di un idoneo sistema informatico. 
  5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve: 
  a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi  delle
Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4; 
  b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi; 
  c) essere operativo su tutto il territorio nazionale. 
  6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
334)  che  "Per  assicurare  il   completamento   del   processo   di
modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita  della  stampa
quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento
tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il  termine  previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio  2012,  n.  103,
per la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' differito al  31
dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta  di  cui  al  medesimo
comma e' riconosciuto per l'anno 2014". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
185) che "Per favorire  l'attuazione  del  piano  di  modernizzazione
della rete di distribuzione  e  vendita  della  stampa  quotidiana  e
periodica,  il  termine  previsto  dall'articolo  4,  comma  1,   del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16  luglio  2012,  n.  103,  a  decorrere  dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2015. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete  e'  conseguentemente  riconosciuto  per  l'anno
2015, a  valere  sulle  risorse  stanziate  per  tale  finalita'  dal
medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)
che "Per favorire l'attuazione del  piano  di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,  n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile  alle  imprese  il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle  risorse  stanziate  per
tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dall'articolo  1,
comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)
che "Per favorire l'attuazione del  piano  di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,  n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile  alle  imprese  il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico  sostenuti
sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate  per  tale
finalita'  dal  medesimo  comma  1,  come  integrate  dal  comma  335
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".