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DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. (12G0074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94 (in G.U. 6/7/2012, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2016)
Testo in vigore dal:  21-8-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: "nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; al secondo periodo, le parole da: "provvede la Ragioneria territoriale dello Stato" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale";
b) al comma 3-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi";
c) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
"3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183".
a) al primo periodo, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le seguenti: "dello Stato, degli enti pubblici nazionali,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "legge 28 gennaio 2009, n. 2," sono inserite le seguenti: "o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,";
c) al quarto periodo, le parole: "la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente debitore" e le parole: "della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente debitore".
3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 1-ter, le parole da: "; le modalità di certificazione" fino alla fine del comma sono soppresse.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Il documento unico di regolarità contributiva
((...))
è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.