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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012, n. 40

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/2012
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 17/04/2012, n. 90 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2012)
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Testo in vigore dal:  28-4-2012

Art. 2

Disposizioni in materia di beni
a) all'articolo 283, comma 4, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro»;
b) all'articolo 292, comma 1, le parole: «del Presidente della Repubblica, su proposta» sono soppresse;
c) all'articolo 304, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.»;
d) agli articoli 312, comma 1, e 343, comma 2, lettera c) punto 1.3), la parola: «Segretario» è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;
e) all'articolo 332:
1) comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'articolo 286, comma 3, del codice, possono essere concesse:
a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI, quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;
b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo;
c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finchè permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST;
d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalità o del terrorismo o del dovere o equiparato a quest'ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione ai sensi dell'articolo 317, finchè permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati.»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis.
Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorità, il canone di cui all'articolo 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio, compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.»;
f) all'articolo 341, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.»;
g) all'articolo 372, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «i generali comandanti di divisione e dell'Ispettorato scuole» sono sostituite dalle seguenti: «il comandante delle scuole, il comandante delle unità mobili e specializzate e i comandanti interregionali»;
2) alla lettera b), le parole: «della divisione o dell'ispettorato» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o delle unità mobili e specializzate o interregionali»;
h) all'articolo 401, comma l, lettera c):
1) le parole: «articolo 143» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 143 del codice degli appalti»;
2) le parole: «153 del codice degli appalti» sono sostituite dalle seguenti: «153 del medesimo codice»;
i) all'articolo 404:
1) al comma 4, lettera a), le parole: «, compreso il costo della necessaria garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa», sono soppresse;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «, e del 5 per cento nel caso di acquisto dell'usufrutto», sono soppresse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 283 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 283 (Tenuta del registro e modalità d'iscrizione). - 1. - 3. (Omissis).
4. L'iscrizione nel registro è effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda è corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione è disposta con decreto del Ministro della difesa, nel quale è riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale è abilitato secondo la procedura di certificazione.
5. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 292 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 292 (Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unità navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, è disposta con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato.
2. - 4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 304 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 304 (Comando delle unità navali della Guardia di finanza). - 1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 312 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
« Art. 312 (Competenze generali). - 1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Segretariato generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati «elenchi degli incarichi», con le modalità di cui all'articolo 343.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 332 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 332 (Proroghe per il rilascio). - 1. (Omissis).
2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall' articolo 286, comma 3 del codice, possono essere concesse:
a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;
b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo;
c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finchè permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST.;
d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio, ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalità, o del terrorismo, o del dovere, o equiparato a quest'ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione, ai sensi dell'art. 317, finchè permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati.
3. - 6. (Omissis).
6-bis. Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorità, il canone di cui all'art. 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio , compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.».
- Si riporta il testo dell'art. 341 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 341 (Formalità per le comunicazioni). - 1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione. I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.».
- Si riporta il testo del comma 2, lettera c), punto 1.3), dell'art. 343 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 343 (Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI). - 1. (Omissis).
2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalità indicate nelle seguenti lettere:
a) - b) (Omissis);
c) alloggi ASI:
1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte:
1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO;
1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa;
1.3) dal Segretariato generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 372 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 372 (Commissione per gli alloggi). - 1. In sede locale, il comandante delle scuole, il comandante delle unità mobili e specializzate e i comandanti interregionali nominano tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composta da:
a) Presidente: Comandante del corpo competente;
b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato dal Comandante delle scuole o delle unità mobili e specializzate o interregionali;
c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza corrispondente 2. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c), dell'art. 401 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 401 (Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilità e abitative). - 1. Il Ministero della difesa realizza nuovi alloggi di servizio o procede all'acquisizione a vario titolo degli stessi o alla ristrutturazione degli alloggi esistenti, appartenenti alle categorie di cui all' articolo 399, comma 1, lettere a) e b), mediante:
a) specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio;
b) introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non più funzionali per le esigenze istituzionali delle Forze armate, dichiarati alienabili ai sensi dell' articolo 403;
c) lo strumento dei lavori pubblici di cui al codice degli appalti, e in particolare con applicazione del disposto dell' articolo 143 del codice degli appalti, nonché delle procedure di cui all' articolo 153 del medesimo codice e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005.
L'Amministrazione della difesa prevede la possibilità di cessione all'appaltatore, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali.
Ai sensi dell' articolo 297, comma 3, del codice, i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici sono direttamente e interamente versati al concessionario al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell' articolo 143, comma 8, del codice degli appalti;
d) - f) (Omissis).
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 4, lettera a) e 5, lettera a), dell'art. 404 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 404 (Criteri di vendita). - 1. - 3. (Omissis).
4. Hanno diritto:
a) di opzione all'acquisto dell'usufrutto i conduttori ultrasessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai conduttori ultrasessantacinquenni con reddito familiare lordo, nella presente sezione denominato «reddito», non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale di cui all'articolo 306, comma 2, del codice, nella presente sezione denominato «decreto di gestione annuale», è data facoltà di rateizzare il relativo corrispettivo in rate mensili di importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile. In caso di esercizio dell'acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sarà determinato e corrisposto ai sensi di legge;
b) alla continuazione della conduzione dell'alloggio esclusivamente i conduttori con reddito non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale, ovvero il cui nucleo familiare convivente, considerato fino al primo grado di parentela o affinità rispetto al concessionario, comprenda un portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale l'atto di esercizio del diritto con le modalità indicate nel comma 2, allegando:
a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, nel caso di acquisto della proprietà dell'alloggio;
b) - d) (Omissis).
6. - 21. (Omissis).».