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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012, n. 40

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/2012
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 17/04/2012, n. 90 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2012)
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Testo in vigore dal:  28-4-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 2267, comma 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni
a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «codice», sono inserite le seguenti: «dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codicè»;
b) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
«Art. 82 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). - 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
c) all'articolo 84, comma 4, dopo le parole: «progetti di contratto», sono inserite le seguenti: « , di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,»;
d) all'articolo 85, comma 9, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
e) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:
«Art. 87 (Altri organismi consultivi e di coordinamento). - 1.
Nell'ambito del Ministero della difesa operano i seguenti organi collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa:
a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b) Commissione italiana di storia militare;
c) Comitato etico.
2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 è onorifica e può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.»;
f) all'articolo 88, comma 1, le parole: «e 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
g) all'articolo 127, comma 1, le parole: «Ufficio del Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Segretariato generale della difesa»;
h) all'articolo 143:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.»;
2) i commi 7 e 8 sono abrogati;
i) all'articolo 152:
1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «I livelli ordinativi delle grandi unità dell'Esercito italiano sono i seguenti:»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I livelli ordinativi delle unità, dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti:
a) reggimento;
b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria;
c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria;
d) plotone; sezione per l'artiglieria;
e) squadra.»;
3) al comma 3, le parole: «tattica delle unità dell'Esercito italiano» sono sostituite dalle seguenti: «ordinativa e tattica delle unità di cui al presente articolo»;
l) all'articolo 156:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Centri di addestramento e formazione e di selezione»;
2) al comma 3, le parole: «reclutamento e addestramento e selezione» sono sostituite dalle seguenti: «di addestramento e formazione e di selezione»;
m) all'articolo 165:
1) alla rubrica, le parole: «Servizi non Dipartimentali» sono sostituite dalle seguenti: «servizi dipartimentali e non dipartimentali»;
2) al comma 1:
2.1) dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti: «dipartimentali e»;
2.2) al primo periodo, dopo le parole: «Marina militare», sono inserite le seguenti: «, che ne definisce le dipendenze»;
n) all'articolo 233, il comma l è sostituito dal seguente: «1.
Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonché per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'articolo 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalità di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei si applica l'articolo 88.»;
o) l'articolo 238 è sostituito dal seguente:
«Art. 238 (Sede di servizio). - 1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non può:
a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione;
b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.
2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.»;
p) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:
«Art. 240 (Disposizione all'interno di contingenti interforze). - 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che è a esso di volta in volta assegnato quando:
a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;
b) considerazioni di opportunità consigliano diversamente all'autorità militare dalla quale i contingenti dipendono.»;
q) all'articolo 244, comma 2, dopo le parole: «attività lavorative» sono inserite le seguenti: «connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice»;
r) all'articolo 246:
1) al comma 5, in fine, dopo le parole: «datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «per il personale, le strutture e i materiali assegnati»;
2) al comma 7, la parola: «attribuite» è sostituita dalla seguente: «attribuiti»;
s) all'articolo 252:
1) comma 1, le parole: «istituiscono apposite strutture ordinative cui compete» sono sostituite dalla seguente: «assicurano»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da distinte unità organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti.»;
t) all'articolo 253, comma 8:
1) le parole: «Salvo quanto previsto al comma 7, gli importi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi»:
2) le parole: «titolo III» sono sostituite dalle seguenti: «capo III del titolo I»;
u) all'articolo 261, comma 1 la parola: «Segretario» è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;
v) all'articolo 269, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rappresentante del Ministero della salute»;
z) all'articolo 277, comma 1, lettera l), dopo le parole: «trasporti e», è inserita la seguente: «dei»;
aa) all'articolo 278, comma l, lettera c), le parole: «selezione,» sono soppresse;
bb) all'articolo 279, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare:
a) Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale;
f) Scuole di volo;
g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare;
h) Istituto superiore per la sicurezza del volo;
i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;
l) Reparto addestramento controllo spazio aereo;
m) Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali.».


Avvertenze:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. - 4-bis (Omissis).
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'18 giugno 2010, n. 140.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Convocazione). - 1. (Omissis).
2. La convocazione è effettuata, se non ricorre l'ipotesi di cui all' articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro che sono stati invitati ai sensi dell' articolo 3 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato «codice», di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 82 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). - 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 84 (Comitato consultivo sui progetti di contratto). - 1. - 3. (Omissis).
4. Il parere del comitato è richiesto sui progetti di contratto, di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto nell' articolo 536 del codice.
5. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 85 (Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare).
- 1. - 8. (Omissis).
9. La Commissione è convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione è comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui al comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno di seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente all'eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti.
10. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 87 (Altri organismi consultivi e di coordinamento). - 1. Nell'ambito del Ministero della difesa, operano i seguenti organi collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa:
a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b) Commissione italiana di storia militare;
c) Comitato etico.
2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 è onorifica e può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 88 (Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento). - 1. Alle commissioni e ai comitati consultivi e di coordinamento disciplinati dal codice e, comunque, operanti presso il Ministero della difesa, si applicano gli articoli 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 127 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 127 (Iscrizione nel registro nazionale). - 1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'art. 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.
2. - 3. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 143 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 143 (Personale dell'Agenzia). - 1. - 3. (Omissis).
4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.
5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo è restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.
6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale delle unità trasformate in società per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.
7. (abrogato).
8. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 152 (Unità e reparti dell'Esercito italiano). - 1. I livelli ordinativi delle grandi unità dell'Esercito italiano sono i seguenti:
a) corpo d'armata;
b) divisione;
c) brigata.
2. I livelli ordinativi delle unità, dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti:
a) reggimento;
b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria;
c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria;
d) plotone; sezione per l'artiglieria;
e) squadra.
3. L'articolazione e la denominazione ordinativa e tattica delle unità di cui al presente articolo sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.».
- Si riporta il testo dell'art. 156 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
« Art. 156 (Centri di addestramento e formazione e di selezione). - 1. - 2. (Omissis).
3. I Centri di addestramento e formazione e di selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare.».
- Si riporta il testo dell'art. 165 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 165 (Comandi e servizi dipartimentali e non dipartimentali). - 1. Sono comandi e servizi dipartimentali e non dipartimentali quelli indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che ne definisce le dipendenze; per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare o delle autorità indicate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
2. (Omissis).
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 233 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 233 (Organismi di coordinamento). - 1. Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonché per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'art. 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalità di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei, si applica l'art. 88.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 238 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 238 (Sede di servizio). - 1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non può:
a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione;
b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.
2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'art. 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.».
- Si riporta il testo dell'art. 240 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 240 (Disposizione all'interno di contingenti interforze). - 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che è a esso di volta in volta assegnato quando:
a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;
b) considerazioni di opportunità consigliano diversamente all'autorità militare dalla quale i contingenti dipendono.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 244 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 244 (Applicazione della normativa in materia di sicurezza). - 1. (Omissis).
2. Le norme del presente capo si applicano anche alle attività lavorative connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.».
- Si riporta il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 246 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 246 (Individuazione del datore di lavoro). - 1. - 4. (Omissis).
5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale è responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro per il personale, le strutture e i materiali direttamente assegnati.
6. (Omissis).
7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresì attribuiti alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unità organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 252 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 252 (Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa). - 1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da distinte unità organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza, di cui agli articoli 259 e seguenti.
3. - 4. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 253 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 253 (Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari). - 1. - 7. (Omissis).
8. Gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del capo III del titolo I del libro III.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 261 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 261 (Organizzazione dei servizi di vigilanza). - 1. L'unità organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'art. 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 269 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 269 (Qualificazione del personale). - 1. (Omissis).
2. Le attività professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal presente capo, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 1995. L'abilitazione è rilasciata previo esame di apposite commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera l), dell'art. 277 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 277 (Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano). - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attività di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:
a) - i) (Omissis);
l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali;
m) - t) (Omissis).
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c), dell'art. 278 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 278 (Enti e istituti di istruzione della Marina militare). - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attività di studio e ricerca idrografica sono i seguenti:
a) - b) (Omissis);
c) Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 279 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 279 (Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare). - 1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare:
a) Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale;
f) Scuole di volo;
g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare;
h) Istituto superiore per la sicurezza del volo;
i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;
l) Reparto addestramento controllo spazio aereo;
m) Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali.
2. (Omissis).».