DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29 
 
 
          Incentivi all'investimento in start-up innovative 
 
  1. Per gli anni 2013, 2014, 2015  e  2016,  all'imposta  lorda  sul
reddito delle persone fisiche si detrae un importo  pari  al  19  per
cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale  di
una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di
organismi di investimento  collettivo  del  risparmio  che  investano
prevalentemente in start-up innovative. ((39)) 
  2. Ai fini di  tale  verifica,  non  si  tiene  conto  delle  altre
detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.  L'ammontare,  in
tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento
puo' essere portato in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche nei periodi d'imposta successivi,  ma  non  oltre  il
terzo. 
  3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro  500.000  e
deve essere mantenuto per  almeno  tre  anni;  l'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per  il  contribuente
di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 
  3-bis.  A  decorrere   dall'anno   2017,   l'investimento   massimo
detraibile di cui al comma 3 e' aumentato a euro 1.000.000. (28) 
  4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e  2016,  non  concorre
alla formazione del reddito dei  soggetti  passivi  dell'imposta  sul
reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20
per cento della somma investita nel capitale sociale di  una  o  piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi
di  investimento  collettivo  del  risparmio  o  altre  societa'  che
investano prevalentemente in start-up innovative. ((39)) 
  5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non  puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e
deve essere mantenuto per  almeno  tre  anni.  L'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazione
dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. 
  6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  altre
societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative
non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 
  7.  Per  le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come  definite
all'articolo  25,  comma  4  e  per  le  start-up  che  sviluppano  e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma
1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui
al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. ((39)) 
  7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4
e 7 sono aumentate al 30 per cento. (28) 
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dal presente articolo. 
  8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis  e
7-bis, si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016. 
  9.  L'efficacia  della  disposizione  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea , richiesta a cura del Ministero  dello  sviluppo
economico. 
 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 67)
che "L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a)  e
c), del presente articolo, e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta  a  cura  del
Ministero dello sviluppo economico". 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
218) che "Per l'anno 2019, le aliquote di cui  ai  commi  1,  4  e  7
dell'articolo  29  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei  casi  di  acquisizione
dell'intero capitale sociale  di  start-up  innovative  da  parte  di
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi  da
imprese start-up innovative, le predette aliquote sono  incrementate,
per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a  condizione  che
l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto  per  almeno  tre
anni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 220) che tale modifica  ha
efficacia previa autorizzazione della Commissione europea secondo  le
procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea.