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DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. (12G0083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 2012, n. 103 (in G.U. 20/07/2012, n. 168).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria
1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformità con le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
.
7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40 , della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purché inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.
7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 OTTOBRE 2016, N. 198.
7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: ", delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero".