DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2012)
Testo in vigore dal: 21-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
          Modalita' di perseguimento degli scopi statutari 
 
  1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte  le  modalita'
consentite dalla loro natura giuridica, come  definita  dall'articolo
2, comma 1. Operano nel rispetto di principi  di  economicita'  della
gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali
ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti. 
  2. Non sono consentiti  alle  fondazioni  l'esercizio  di  funzioni
creditizie; e' esclusa altresi' qualsiasi forma di finanziamento,  di
erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad  enti
con fini di lucro o in favore di imprese  di  qualsiasi  natura,  con
eccezione delle imprese strumentali ((, delle cooperative che operano
nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero)),
delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. 
  3. Gli  statuti  delle  fondazioni  assicurano  il  rispetto  della
disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11  agosto  1991,  n.
266. 
  4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite
dagli  statuti,  le  modalita'  e  i  criteri  che  presiedono   allo
svolgimento dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento
alle modalita' di individuazione e di selezione dei progetti e  delle
iniziative da finanziare, allo scopo  di  assicurare  la  trasparenza
dell'attivita',  la  motivazione  delle  scelte  e  la   piu'   ampia
possibilita' di tutela degli  interessi  contemplati  dagli  statuti,
nonche' la migliore utilizzazione delle risorse e  l'efficacia  degli
interventi.