DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. (12G0074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94 (in G.U. 6/7/2012, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2016)
Testo in vigore dal: 21-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 13-bis. 
(Disposizioni  in  materia  di  certificazione  e  compensazione  dei
crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei  confronti  delle
                     amministrazioni pubbliche). 
 
  1. All'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "enti
locali" sono inserite le seguenti: "nonche'  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale" e le parole: "sessanta giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "trenta giorni"; al secondo periodo,  le  parole  da:
"provvede la Ragioneria territoriale dello Stato" fino alla fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' nominato  un  Commissario
ad acta,  con  oneri  a  carico  dell'ente  debitore.  La  nomina  e'
effettuata dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  competente  per  le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e
degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale  dello
Stato competente per territorio per le certificazioni  di  pertinenza
delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli  enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale"; 
    b) al comma 3-ter, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b) dagli enti del Servizio  sanitario  nazionale  delle  regioni
sottoposte a piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  ovvero  a
programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito
di detti piani o programmi siano state previste  operazioni  relative
al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito  di  operazioni
di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani  o
programmi operativi"; 
    c) dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: 
    "3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione  di  cui  al
primo periodo del comma 3-bis, sono  fatte  salve  le  certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2,  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di  attuazione  di
cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183". 
  2. All'articolo 28-quater, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "nei  confronti"  sono
inserite le seguenti: "dello Stato, degli enti pubblici nazionali,"; 
    b) al secondo periodo, dopo le parole: "legge 28 gennaio 2009, n.
2," sono  inserite  le  seguenti:  "o  le  certificazioni  richiamate
all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo
decreto,"; 
    c) al quarto periodo, le parole: "la  regione,  l'ente  locale  o
l'ente  del  Servizio  sanitario  nazionale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'ente debitore" e le parole:  "della  regione,  dell'ente
locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale" sono  sostituite
dalle seguenti: "dell'ente debitore". 
  3. All'articolo  31  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b)  al  comma  1-ter,  le  parole  da:   ";   le   modalita'   di
certificazione" fino alla fine del comma sono soppresse. 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1  a  3  si
provvede con le modalita' previste dall'articolo 13, comma  2,  della
legge 12  novembre  2011,  n.  183.  Le  certificazioni  dei  crediti
rilasciate secondo  le  modalita'  indicate  dall'articolo  9,  comma
3-ter, lettera b), secondo periodo,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come  sostituita  dal  comma  1  del  presente  articolo,
possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia
del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,  lettera  a),
della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui  all'articolo  8,
comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo  39  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  5. Il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva  ((...))  e'
rilasciato anche in presenza di  una  certificazione,  rilasciata  ai
sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come da ultimo  modificato  dal  presente  articolo,  che
attesti la sussistenza e  l'importo  di  crediti  certi,  liquidi  ed
esigibili vantati nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni  di
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati  e  non  ancora
versati da parte di un medesimo soggetto. Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
comma, assicurando  l'assenza  di  riflessi  negativi  sui  saldi  di
finanza pubblica.