DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31 
 
                        Esercizi commerciali 
 
  1. In materia di esercizi commerciali,  all'articolo  3,  comma  1,
lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppresse
le parole: "in via sperimentale" e dopo  le  parole  "dell'esercizio"
sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli  elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte". 
  2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia
di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
lavoratori, dell'ambiente , ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni
culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma  entro  il  30  settembre  2012,
potendo  prevedere  al  riguardo,  senza  discriminazioni   tra   gli
operatori, anche aree interdette agli  esercizi  commerciali,  ovvero
limitazioni ad aree dove possano insediarsi  attivita'  produttive  e
commerciali ((solo qualora vi  sia  la  necessita'  di  garantire  la
tutela della  salute,  dei  lavoratori,  dell'ambiente,  ivi  incluso
l'ambiente urbano, e dei beni culturali)).