DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 8-bis 
 
   (( (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). )) 
 
  ((1.  Entro   dieci   giorni   dalla   ricezione   della   notifica
dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle  banche
dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative  a  ritardi  di
pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche  gia'  inserite
nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento
da parte del creditore ricevente il pagamento,  che  deve  provvedere
alla richiesta  entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dall'avvenuto
pagamento. 
  2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative  al
mancato pagamento di rate mensili di numero  inferiore  a  tre  o  di
un'unica  rata  trimestrale,  devono  essere  aggiornate  secondo  le
medesime modalita' di cui al comma 1. 
  3. Qualora vi sia  un  ritardo  di  pagamento  di  una  rata  e  la
regolarizzazione della stessa avvenga  entro  i  successivi  sessanta
giorni,  le  segnalazioni  riferite  a  tale  ritardo  devono  essere
cancellate   trascorsi   i   successivi   sei   mesi    dall'avvenuta
regolarizzazione. 
  4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento  relativi
alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi
anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente)).