stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  21-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 8-bis

(( (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). ))
((
1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.
3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.
4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente
))