DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
Economie negli Organi costituzionali, di  governo  e  negli  apparati
                              politici 
 
  1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti  alle
riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle  spese  di  natura
amministrativa e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate
entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste  dai  rispettivi
ordinamenti dalla  Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato  della
repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte  Costituzionale
sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati  al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R.  30  dicembre
2003,  n.  398.  Al  medesimo  Fondo  sono  riassegnati  gli  importi
corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate  dalle
Regioni,  con  riferimento  ai  trattamenti  economici  degli  organi
indicati nell'art. 121 della Costituzione. 
  2. A  decorrere  dal  l°  gennaio  2011  il  trattamento  economico
complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non  siano
membri del Parlamento  nazionale,  previsto  dall'articolo  2,  primo
comma, della legge 8 aprile 1952, n.  212,  e'  ridotto  del  10  per
cento. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi  dei  componenti  gli
organi di autogoverno della magistratura  ordinaria,  amministrativa,
contabile, tributaria,  militare,  e  dei  componenti  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del  10  per
cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.  Per
i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art.  6,  comma
1, primo periodo. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96. 
  5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente,  nei
confronti  dei  titolari  di  cariche  elettive,  lo  svolgimento  di
qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni  di  cui
al comma 3 dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009  n.196,
inclusa la partecipazione ad organi  collegiali  di  qualsiasi  tipo,
puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso  delle  spese  sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare  l'importo  di  30
euro a seduta. ((Non rientrano tra gli incarichi di cui  al  presente
comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a
titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle
citate pubbliche amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione
conferente operi in ambito territoriale diverso da  quello  dell'ente
presso il quale l'interessato al conferimento  dell'incarico  riveste
la carica elettiva. Rientrano invece tra  gli  incarichi  di  cui  al
primo  periodo  quelli  conferiti  dal  comune  presso  il  quale  il
professionista e' titolare di carica elettiva o da  enti  pubblici  a
carattere  associativo,  consortile  o  convenzionale,  volontario  o
obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.  Il  conferimento
e' effettuato  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  previsti  dalla
normativa vigente.)) 
  6. All'articolo 82 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  I  consiglieri  comunali  e  provinciali  hanno  diritto  di
percepire, nei limiti  fissati  dal  presente  capo,  un  gettone  di
presenza per la partecipazione a consigli e  commissioni.  In  nessun
caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da  un  consigliere
puo' superare l'importo pari ad  un  quarto  dell'indennita'  massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di
cui  al  comma  8.  Nessuna  indennita'  e'  dovuta  ai   consiglieri
circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali  delle
citta' metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di  presenza
non  puo'  superare  l'importo  pari  ad  un  quarto  dell'indennita'
prevista per il rispettivo presidente."; 
    b) al comma 8: 
    1) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122; 
    2) e' soppressa la lettera e); 
    c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122; 
    d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai
sensi  dell'articolo  82,  comma  8,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai
sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo
non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento  per
i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per
cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e  250.000  abitanti  e
per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di  abitanti
e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per
le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione  della  presente
disposizione i comuni con meno di  1000  abitanti.  Con  il  medesimo
decreto e' determinato altresi' l'importo del gettone di presenza  di
cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato  dal  presente
articolo. Agli amministratori di comunita' montane  e  di  unioni  di
comuni e comunque di forme associative  di  enti  locali  aventi  per
oggetto la gestione di  servizi  e  funzioni  pubbliche  non  possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennita' o emolumenti in
qualsiasi forma siano essi percepiti. 
  8. All'articolo 83 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  "i  gettoni  di  presenza"  sono
inserite le seguenti: "o altro emolumento comunque denominato"; 
    b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne  quello  dovuto
per spese di indennita' di missione,". 
  9. All'articolo 84 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, al comma 1: 
    a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'
dovuto"; 
    b) sono soppresse le parole: ", nonche'  un  rimborso  forfetario
onnicomprensivo per le altre spese,". 
  10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  11. Chi e' eletto o  nominato  in  organi  appartenenti  a  diversi
livelli di governo non puo' comunque ricevere piu' di un  emolumento,
comunque denominato, a sua scelta.