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DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152

Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia ((e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa.)) (09G0168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/11/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197 (in G.U. 31/12/2009, n. 303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010
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Art. 3

Disposizioni in materia di personale
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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7-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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7-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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7-quater. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2010 e per il 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, per il 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.