stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152

Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia ((e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa.)) (09G0168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/11/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197 (in G.U. 31/12/2009, n. 303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3  agosto  2009,  n.  108,  recante proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione  allo  sviluppo  e  a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione,   nonche'   la   proroga  della  partecipazione  del
personale  delle  Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa,  dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:



                               Art. 1.




Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
                      pace e di stabilizzazione


  1.  Il  termine  indicato  all'articolo  1,  comma 1, della legge 3
agosto  2009,  n.  108, relativo agli interventi di cooperazione allo
sviluppo  in  Afghanistan,  Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e
agli  interventi  di  sminamento  umanitario  anche  in  altre aree e
territori,  e' prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalita' di cui
al  presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa
ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui
alla  legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di
euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n.
58.
  2.   E'   prorogato   al  31  dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
erogazione  del  contributo  italiano  al  Tribunale  speciale  delle
Nazioni  Unite  per  il  Libano.  Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di
euro 300.000.
  3.   E'   prorogato   al  31  dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione  italiana  al  Fondo  fiduciario  della NATO in favore
dell'Afghanistan.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente comma e'
autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro
1.000.000.
  4.   E'   prorogato   al  31  dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni  civili di mantenimento
della  pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa  (OSCE).  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000.
  5.   E'   prorogato   al  31  dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli
interventi  di  ricostruzione,  di  emergenza  e  di sicurezza per la
tutela  dei  cittadini italiani nei territori bellici e al regime del
trattamento  economico  per  il personale inviato in missione. Per le
finalita'  di cui al presente comma e' autorizzata la spesa ulteriore
di euro 2.927.905.
  6.   E'   prorogato   al  31  dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione    di    funzionari    diplomatici   alle   operazioni
internazionali  di  gestione  delle crisi, comprese le missioni PESD,
gli  Uffici  dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, nonche'
le  Ambasciate  italiane  a  Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del
relativo  trattamento  economico. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200.
  7.   E'   prorogato   al  31  dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana.
Per  le  finalita'  di  cui al presente comma e' autorizzata la spesa
ulteriore di euro 1.300.000.
  8.   E'   prorogato   al  31  dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione   dell'Italia   ad  una  missione  di  stabilizzazione
economica,  sociale  e  umanitaria  in  Pakistan  e Afghanistan. Alle
attivita' di cui al presente comma si applica l'art. 1, commi da 21 a
27, della legge n. 108 del 2009.
  9.   E'   prorogato   al  31  dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009.
  10.  Per  quanto  non  diversamente  previsto  alle attivita', alle
iniziative  e  ai  programmi  di  cui al presente articolo si applica
l'articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009. ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 2009, N.197)).
  11. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6
e  8,  il  Ministero  degli  affari  esteri  puo' conferire incarichi
temporanei  di  consulenza  anche  ad enti e organismi specializzati,
nonche'   a  personale  estraneo  alla  pubblica  amministrazione  in
possesso  di  specifiche  professionalita'  e  stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni
di  cui  all'articolo  1,  commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli  7  e  36  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni.  Gli incarichi sono affidati, nel rispetto
del  principio  di  pari  opportunita' tra uomo e donna, a persone di
nazionalita'  locale,  ovvero  di  nazionalita'  italiana  o di altri
Paesi,  a  condizione  che  il  Ministero  degli  affari esteri abbia
escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. ((Agli
oneri  derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede
quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al
comma  1  del  presente  articolo  e  quanto  a  euro 67.144 mediante
parziale  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 14
dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009)).
  12.  E'  autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  1.244.991  per la proroga della
partecipazione  di  personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di  consulenza,  formazione  e  addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene.