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LEGGE 3 agosto 2009, n. 108

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2015)
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Testo in vigore dal:  1-1-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, sono autorizzate, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 28.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di applicazione della presente legge.
((1))
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in missione breve per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché gli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 13, 14 e 17, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 19. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del citato decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. Gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009.
8. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
10. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
((1))
12. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 1.300.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO da destinarsi, quanto a euro 1.000.000, al sostegno dell'esercito nazionale afgano (ANA) e, quanto a euro 300.000, alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
((1))
13. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 597.820 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
((1))
14. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 5.148.311 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
((1))
15. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 125.885 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le ambasciate italiane a Baghdad e a Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
((1))
16. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 139.220 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, e agli uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
((1))
17. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 889.181 per la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.200.000 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
((1))
19. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 99.320 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario sono corrisposti un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e il rimborso forfetario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore al periodo di applicazione della presente legge.
((1))
20. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afgano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.
((1))
21. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione di cui al comma 20 sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
22. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 20 a 27 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi 1, 6, 7 e 8.
23. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 20 a 27 è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con i quali sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e con le strutture amministrative locali e di governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui ai commi 20 e 21;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
24. Agli interventi di cui ai commi da 20 a 27 si applicano:
a) i commi 2, 3, 4, 7 e 8;
b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.
25. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.
27. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendono operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
28. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.
29. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 3.384.722 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e di euro 2.746.250 per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale.
30. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 50.000 per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
31. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 133.168 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito con L. 29 dicembre 2009, n. 197 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2009 dei termini previsti dai commi 1, 11, 12 ,13,14, 16, 18 ,20 ,15 e 19 del presente articolo.