DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
        Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2010  ai  fini  degli  accertamenti
sanitari di invalidita'  civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,
handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie
locali  sono  integrate  da  un  medico  dell'INPS  quale  componente
effettivo. In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo  e'  effettuato
dall'INPS. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  articolo  l'INPS
medesimo  si  avvale  delle  proprie  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali, anche attraverso  una  razionalizzazione  delle  stesse,
come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri del 30 marzo 2007 , pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze
residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS. 
  2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei
confronti  dei  titolari  di  invalidita'  civile,  cecita'   civile,
sordita' civile,  handicap  e  disabilita'.  In  caso  di  comprovata
insussistenza  dei  prescritti   requisiti   sanitari,   si   applica
l'articolo  5,  comma  5  del  Regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 21  settembre  1994,  n.  698.  ((Per  il
triennio  2010-2012  l'INPS  effettua,  con  le   risorse   umane   e
finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,  in  via  aggiuntiva
all'ordinaria  attivita'  di  accertamento   della   permanenza   dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma  di  100.000  verifiche
per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli  anni
2011 e 2012 nei confronti  dei  titolari  di  benefici  economici  di
invalidita' civile.)) 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad  ottenere  i
benefici in materia di invalidita' civile, cecita'  civile,  sordita'
civile, handicap e disabilita', complete della certificazione  medica
attestante la natura delle infermita'  invalidanti,  sono  presentate
all'INPS, secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo.  L'Istituto
trasmette, in tempo reale  e  in  via  telematica,  le  domande  alle
Aziende Sanitarie Locali. 
  4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate  all'INPS
le attivita' relative all'esercizio delle  funzioni  concessorie  nei
procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'  civile,
handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni  successivi,  le  regioni
stipulano con l'INPS apposita  convenzione  che  regola  gli  aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la  gestione
del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato
di invalidita' civile. 
  5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel primo periodo e' soppressa la parola "anche"; 
   b) nel secondo periodo sono soppresse le parole  "sia  presso  gli
uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai  sensi  dell'articolo  11  del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; 
   c) nel terzo periodo sono soppresse le  parole  "e'  litisconsorte
necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura  civile
e". 
  5-bis. Dopo il  comma  6  dell'articolo  10  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, come  modificato  dal  comma  5  del  presente
articolo,  e'  inserito  il  seguente:   "6-bis.   Nei   procedimenti
giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali
ed assistenziali, nel caso in cui il  giudice  nomini  un  consulente
tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale  dell'ente,
su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente  nominato
dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita  comunicazione  al
direttore della sede provinciale dell'INPS  competente.  Al  predetto
componente  competono  le  facolta'  indicate   nel   secondo   comma
dell'articolo 194 del codice di  procedura  civile.  Nell'ipotesi  di
sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal  1°
aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  o
del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese  legali,  di
consulenza tecnica o del beneficio  assistenziale  provvede  comunque
l'INPS.". 
  6. Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  presenti
disposizioni, e' nominata dal Ministro del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle
indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia'  approvate
con decreto del Ministro della sanita' 5  febbraio  1992,  pubblicato
nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26
febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di  decreto  che
apporta  le  eventuali  modifiche  alle  tabelle  in  attuazione  del
presente  comma  e'  trasmesso  alle  Camere  per  il  parere   delle
Commissioni competenti per materia.  Dalla  attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.