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DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/2024)
Testo in vigore dal:  1-1-2026
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2024, N. 62))
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2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2024, N. 62))
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((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2024, N. 62))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2024, N. 62))
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4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2024, N. 62))
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5-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2024, N. 62))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2024, N. 62))
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