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DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008, n. 143

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181 (in G.U. 15/11/2008, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal:  16-11-2008
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Art. 3

Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010,
((mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al))
Fondo per interventi strutturali di politica economica,di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.