DECRETO-LEGGE 2 luglio 2007, n. 81

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 (in SO n.182, relativo alla G.U. 17/08/2007, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
Fondo speciale tabella A  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
reintegro di autorizzazioni di spesa e  finanziamento  di  interventi
                                vari 
 
  1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia  e  delle
finanze di cui all'unita' previsionale di base  "Fondo  speciale"  di
parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' apportata la seguente variazione in aumento: 
    

                                    |2007 -            |2008 -|2009 -
---------------------------------------------------------------------
                                    |         (migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'economia e delle     |                  |      |
finanze....                         |     68.300       |  -   |  -
    
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della  legge
5  agosto  1978,  n.  468,  relativo  al  Fondo  di  riserva  per  le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti  di  natura  corrente,
come determinata dalla tabella C della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, e' integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007. 
  3. Per consentire l'erogazione del  contributo  italiano  al  Fondo
globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la  malaria,  e'
autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  5. Al fine di assicurare la  prosecuzione  e  il  completamento  di
interventi infrastrutturali in materia di viabilita', i pagamenti per
spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi  quelli  a  valere
sulle risorse derivanti dall'accensione  dei  mutui,  possono  essere
effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007. 
  6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e,
all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da:  "con  priorita"
fino alla fine sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  le  province
confinanti con le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per
quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per  quelle  nelle
quali oltre il sessanta  per  cento  dei  comuni  ricade  nella  zona
climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive  modificazioni,
con priorita' per le province in possesso di almeno  2  dei  predetti
parametri.". 
  7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  il
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle  aree  territoriali
svantaggiate confinanti con  le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, con  una  dotazione  di  25
milioni di euro per l'anno  2007.  Le  modalita'  di  erogazione  del
predetto  Fondo  sono  stabilite  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
le regioni,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentite la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  le   competenti
Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali  e
le  autonomie  locali  provvede   a   finanziare   direttamente,   in
applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i  comuni
interessati. (6) (4) (10) ((11)) 
  8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia  universitaria,  ed
in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma
stipulati con le universita' in attuazione dell'articolo 5, comma  6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a  interventi  di
edilizia universitaria, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro
per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2008  e
2009. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero dell'universita' e della ricerca per gli anni 2007, 2008  e
2009. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 44)
che "il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con  le  regioni  a
statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del  decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, e' integrato  di  10
milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per  gli  anni
2009 e 2010." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 22 dicembre 2008, n. 203 ha disposto (con l'art. 2, commi  45
e 46) che "il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle  aree
territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a   statuto
speciale, di cui al comma 7 del presente articolo 6, e' ulteriormente
integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e
di 27 milioni di euro per l'anno 2011". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1159) che il Fondo di  cui  al  comma  7  del  presente  articolo  e'
incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5  milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 1159) che "Il
Fondo di cui all'articolo 6, comma  7,  del  decreto-legge  2  luglio
2007, n. 81, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 127, e' incrementato di un milione di euro per l'anno  2018,
di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di  16  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021".