DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche ((, nonche' norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.))

note: Entrata in vigore del decreto: 8-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U. 05/04/2007, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2019)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
Nuove prescrizioni per le  societa'  organizzatrici  di  competizioni
                   riguardanti il gioco del calcio 
 
  1. E' fatto divieto alle societa'  organizzatrici  di  competizioni
riguardanti  il  gioco  del  calcio,  responsabili  della  emissione,
distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso,  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del  30  giugno  2005,  di  emettere,
vendere o distribuire, con qualsiasi modalita', titoli di  accesso  a
soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero  a  soggetti  che  siano
stati, comunque, condannati, nel  corso  degli  ultimi  cinque  anni,
anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione  o
a causa di manifestazioni sportive. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per le politiche giovanili e  le  attivita'  sportive,  sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso  la  questura,
della sussistenza dei requisiti  ostativi  di  cui  al  comma  1  dei
nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate. 
  3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1  e'
irrogata dal prefetto della provincia in  cui  la  societa'  ha  sede
legale la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da
40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente  articolo
si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
successive modificazioni. 
  3-bis.  Le  societa'  organizzatrici   di   competizioni   sportive
riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in  tutti  i
settori degli stadi copie del  regolamento  d'uso  dell'impianto.  Le
medesime societa' hanno cura altresi' di prevedere che sul retro  dei
biglietti sia espressamente indicato  che  l'acquisto  del  biglietto
stesso  comporta  l'obbligo  del  rispetto  del   regolamento   d'uso
dell'impianto quale condizione  indispensabile  per  l'accesso  e  la
permanenza all'interno dello stadio. 
  3-ter. ((Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore  al
10 per cento)) degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei
biglietti e dei titoli di accesso  validamente  emessi  in  occasione
degli eventi sportivi e' destinata a finanziare i costi sostenuti per
il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico  in  occasione
degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura  dei  costi
delle  ore  di  lavoro  straordinario  e  dell'indennita'  di  ordine
pubblico delle Forze di polizia. 
  3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,  sono  stabiliti  i
criteri, i termini e  le  modalita'  di  versamento  da  parte  delle
societa' professionistiche per l'applicazione delle  disposizioni  di
cui al comma 3-ter, nonche' la determinazione  della  percentuale  di
cui al medesimo comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso  livello
professionistico.