DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche ((, nonche' norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.))

note: Entrata in vigore del decreto: 8-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U. 05/04/2007, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2019)
Testo in vigore dal: 15-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
Divieto di agevolazioni nei confronti  di  soggetti  destinatari  dei
provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989,  n.
                                401. 
 
  ((1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere, in  qualsiasi
forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi  e  facilitazioni
di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti
o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito: 
    a) ai destinatari  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento
e  fino  a  che  non  sia  intervenuta  la  riabilitazione  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989; 
    b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  per  la  durata  del
provvedimento e fino a che non sia intervenuta la  riabilitazione  ai
sensi  dell'articolo  70  del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 159 del 2011; 
    c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non
definitiva,  per  reati  commessi  in  occasione   o   a   causa   di
manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione
di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.)) 
    ((1-bis. Alle societa' sportive e' vietato altresi' stipulare con
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui  all'articolo  6  della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la  durata  del  provvedimento  e
fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad
oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1
e 2, del codice della  proprieta'  industriale,  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30.  E'  parimenti  vietato  alle
societa'   sportive   corrispondere   contributi,    sovvenzioni    e
facilitazioni di qualsiasi genere  ad  associazioni  di  sostenitori,
comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.)) 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per le politiche giovanili e  le  attivita'  sportive,  sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso  la  questura,
della sussistenza dei requisiti ostativi di cui  al  comma  1  per  i
nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate. 
  3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti ((di  cui  ai
commi 1 e 1-bis)) e' irrogata dal prefetto della provincia in cui  la
societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da 50.000 a 200.000 euro. 
  4.  Le  societa'  sportive  possono  stipulare   con   associazioni
legalmente  riconosciute,  aventi  tra  le  finalita'  statutarie  la
promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della  cultura
sportiva, della  non  violenza  e  della  pacifica  convivenza,  come
sanciti dalla  Carta  olimpica,  contratti  e  convenzioni  in  forma
scritta aventi  ad  oggetto  progetti  di  interesse  comune  per  la
realizzazione delle predette finalita', nonche' per  il  sostegno  di
gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute  dei  sostenitori
di altre societa'  sportive  aventi  i  medesimi  fini  statutari.  I
contratti e le  convenzioni  stipulati  con  associazioni  legalmente
riconosciute che abbiano tra i propri  associati  persone  a  cui  e'
stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo  6  della
legge 13 dicembre 1989, n.  401,  e  successive  modificazioni,  sono
sospesi per  la  durata  di  tale  divieto,  salvo  che  intervengano
l'espulsione delle persone destinatarie del  divieto  e  la  pubblica
dissociazione  dell'associazione  dai  comportamenti  che  lo   hanno
determinato. 
  5. Per quanto non previsto dal presente articolo  si  applicano  le
disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni.