DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
            Disposizioni urgenti per la liberalizzazione
                dell'attivita' di produzione di pane

  1.  Al  fine  di  favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu'
ampia   accessibilita'   dei  consumatori  ai  relativi  prodotti,  a
decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma
2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  2.  L'impianto  di  un  nuovo  panificio  ed  il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai
sensi  dell'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241. La
dichiarazione   deve   essere   corredata  dall'autorizzazione  della
competente   Azienda   sanitaria   locale   in  merito  ai  requisiti
igienico-sanitari  e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal  titolo  abilitativo  edilizio  e  dal permesso di agibilita' dei
locali  ((,  nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile
dell'attivita'  produttiva,  che assicura l'utilizzo di materie prime
in   conformita'   alle   norme  vigenti,  l'osservanza  delle  norme
igienico-sanitarie  e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita'
del prodotto finito.
  2-bis.  E'  comunque  consentita  ai titolari di impianti di cui al
comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per
il  consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda
con  l'esclusione  del  servizio  assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
  2-ter.  Entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole
alimentari  e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai
sensi  dell'articolo  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a
disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
    a)  la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che
svolgono  l'intero  ciclo  di  produzione del pane, dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
    b)  la  denominazione  di  "pane  fresco"  da  riservare  al pane
prodotto  secondo  un  processo  di  produzione  continuo,  privo  di
interruzioni  finalizzate  al  congelamento, alla surgelazione o alla
conservazione  prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi
della  panificazione  e  degli  impasti,  fatto  salvo  l'impiego  di
tecniche   di  lavorazione  finalizzate  al  solo  rallentamento  del
processo  di  lievitazione,  da porre in vendita entro un termine che
tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
    c)  l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione
dello   stato   o  del  metodo  di  conservazione  utilizzato,  delle
specifiche  modalita'  di confezionamento e di vendita, nonche' delle
eventuali modalita' di conservazione e di consumo.))
  3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
  4.  Le  violazioni  delle  prescrizioni di cui al presente articolo
sono  punite  ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e
7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.