DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 (in SO n.58, relativo alla G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
       Interventi urgenti nel settore bieticolo - saccarifero

  1.  Al  fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo -
saccarifero  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri  un  Comitato  interministeriale composto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  con  le  funzioni  di  Vice-presidente,  dal
Ministro  dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita'
produttive,  dal  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministro  per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  nonche'  da tre presidenti di regioni
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano. Le funzioni di
segreteria,  senza  alcun  onere  per  il  bilancio dello Stato, sono
svolte  da  un  dirigente  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.
  2. Il Comitato di cui al comma 1:
    a)  approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolo - saccarifera;
    b)  coordina  le  misure  comunitarie e nazionali previste per la
riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche
sociali;
    c)   formula   direttive   per  l'approvazione  dei  progetti  di
riconversione.
  3.  Le  imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche
agricole  e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  un  progetto  di  riconversione  per
ciascuno  degli  impianti  industriali  ove cessera' la produzione di
zucchero.   I  progetti  di  riconversione,  finalizzati  anche  alla
salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento,
sono  approvati  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite   le   Amministrazioni  interessate,  anche  avvalendosi  del
supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA).
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
  4-bis.  ((All'AGEA e' attribuita )), per l'anno 2006, una dotazione
finanziaria   annuale   di  65,8  milioni  di  euro,  finalizzata  ad
assicurare  l'erogazione  degli  aiuti  nazionali  per  la produzione
bieticolosaccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonche' ad
assicurare,  relativamente  al  primo  anno  di  attuazione,  la piu'
efficace     realizzazione     degli    obiettivi    della    riforma
dell'organizzazione  comune  di  mercato  dello zucchero. Al relativo
onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2006
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge  27  dicembre  2002,  n. 289, come rideterminata ai sensi delle
tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a),
gli  aiuti  comunitari  alla ristrutturazione delle imprese derivanti
dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato
dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.
  5-bis.  La  quota  di  raffinazione  di  zucchero  di canna greggio
spettante   all'Italia   a   partire   dall'anno   2007   nell'ambito
dell'organizzazione  comune  di  mercato dello zucchero e' attribuita
con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali. I
criteri da determinare ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990,   n.  241,  prevedono  la  assegnazione  della  quota  suddetta
garantendo  l'unitarieta'  della  quota  stessa  e  la  priorita' per
l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo convergenza.