DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in SO n.91, relativo alla G.U. 14/05/2005, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 6
    Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti
       in ricerca svolti congiuntamente da imprese e universita'
           o enti pubblici di ricerca e per altre finalita'
                         di pubblico interesse

    1.  Al  fine  di  favorire  la  crescita  del  sistema produttivo
  nazionale   e   di   rafforzare  le  azioni  dirette  a  promuovere
  un'economia  basata  sulla  conoscenza, una quota pari ad almeno il
  trenta  per  cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese,
  di  cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
  311,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal comma 361 del citato
  articolo  1,  e'  destinata  al  sostegno di attivita', programmi e
  progetti   strategici  di  ricerca  e  sviluppo  delle  imprese  da
  realizzare  anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica,
  ivi  compresi l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore
  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza del lavoro e gli Istituti di
  ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati,
  nonche'  gli  IRCCS  trasformati in fondazioni ai sensi del decreto
  legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
    2.  Gli  obiettivi  specifici  della quota di cui al comma 1 sono
  parte  della  proposta  di  Programma nazionale della ricerca e dei
  suoi  aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del
  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, di
  concerto  con  il  Ministro  delle attivita' produttive, nei limiti
  delle  finalita' di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma
  1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
    3.  All'articolo  1  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al  comma 354, dopo le parole: "sostegno alle imprese" sono
  inserite le seguenti: "e gli investimenti in ricerca" e, al secondo
  periodo,  dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti:
  ",  anche  associate  in  appositi  organismi,  anche  cooperativi,
  costituiti  o  promossi  dalle associazioni imprenditoriali e dalle
  Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,";
      b) al comma 355, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
  fini  dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento
  sono   considerati   prioritariamente   i   seguenti   progetti  di
  investimento:
        a)  interventi  finalizzati  ad  innovazioni,  attraverso  le
  tecnologie  digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su
  proposta  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di
  concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
        b)  programmi  di  innovazione  ecocompatibile finalizzati al
  risparmio   energetico   secondo   le   specifiche  previste  dalla
  disciplina   comunitaria   degli  aiuti  di  Stato  per  la  tutela
  ambientale,  di  cui  alla  comunicazione della Commissione europea
  2001/C  37/03,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
  europee  n.  C/37  del  3  febbraio  2001, su proposta del Ministro
  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, di concerto con il
  Ministro delle attivita' produttive;
        c)  realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5,
  n.  8  e  n.  10 e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle
  reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque
  ad essi collegate.".
    4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al comma 1, sono destinate
  prioritariamente ai seguenti obiettivi:
      a)   favorire  la  realizzazione  di  programmi  strategici  di
  ricerca,  che  coinvolgano prioritariamente imprese, universita' ed
  enti  pubblici  di  ricerca, a sostegno sia della produttivita' dei
  settori  industriali a maggiore capacita' di esportazione o ad alto
  contenuto   tecnologico,   sia  della  attrazione  di  investimenti
  dall'estero e che comprendano attivita' di formazione per almeno il
  dieci per cento delle risorse;
      b)  favorire  la  realizzazione o il potenziamento di distretti
  tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri
  enti nazionali e territoriali;
      c)  stimolare  gli  investimenti  in ricerca delle imprese, con
  particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione,
  per  il  sostegno  di  progetti  di  ricerca industriale e sviluppo
  precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
    5.   Il   CIPE,   su   proposta   del  Ministro  dell'istruzione,
  dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle
  attivita'  produttive,  puo'  riservare una quota delle risorse del
  fondo  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
  al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo
  I  del  decreto  legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di
  nuove  iniziative  imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico
  nell'ambito  dei  distretti tecnologici. Nella medesima delibera il
  CIPE  definisce  le  caratteristiche  delle iniziative beneficiarie
  dell'intervento  e  i  requisiti  soggettivi dei soci delle imprese
  proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della
  ricerca e imprese, nonche' le modalita' di accesso preferenziale ai
  benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
    6.  Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di
  cui  al  presente  articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero
  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca con gli istituti
  bancari  per  la  gestione  degli  interventi  di  cui  al  decreto
  legislativo  27  luglio  1999, n. 297, nonche' quelle stipulate dal
  Ministero  delle  attivita' produttive con gli istituti bancari per
  la  gestione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17
  febbraio  1982,  n.  46, e successive modificazioni, possono essere
  prorogate,  dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un
  periodo  di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale,
  a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari
  ad almeno il venti per cento.
    6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal
  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca in
  materia   di   incentivi   alle   imprese  costituisce  titolo  per
  l'iscrizione  a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio
  1999,  n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle
  sanzioni.
    7.  Il  fondo  di  cui  all'articolo 4, comma 100, della legge 24
  dicembre  2003,  n.  350, finalizzato alla costituzione di garanzie
  sul  rimborso  dei  prestiti fiduciari, nonche' alla corresponsione
  agli  studenti  meritevoli  e privi di mezzi di contributi in conto
  interessi  sui  prestiti  stessi,  e' ripartito tra le regioni e le
  province  autonome  di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro
  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca sulla base dei
  criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente
  per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano.
    8.  Al  fine  di  promuovere  e  coordinare  gli  interventi  per
  rafforzare  l'innovazione  e  la  produttivita' dei distretti e dei
  settori  produttivi,  il  CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il
  bilancio  dello  Stato,  si costituisce in Comitato per lo sviluppo
  che  si avvale delle strutture del CIPE medesimo. Il Presidente del
  Consiglio   dei   Ministri  stabilisce,  con  proprio  decreto,  le
  modalita'  semplificate  di  funzionamento  del  Comitato, anche in
  deroga  all'articolo  3  del  vigente regolamento interno del CIPE,
  approvato  con  delibera  n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella
  Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.
    9.  Il  predetto  Comitato,  sulla  base  di  una  diagnosi delle
  tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a
  livello  territoriale,  individua, previa consultazione delle parti
  sociali,  su  proposta dei Ministri delle attivita' produttive, per
  lo  sviluppo e la coesione territoriale, delle politiche agricole e
  forestali,  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, per
  l'innovazione  e  le  tecnologie,  dell'economia  e  delle finanze,
  dell'ambiente  e della tutela del territorio e delle comunicazioni,
  le priorita' e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza
  e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti,
  il  loro  eventuale  riordino  e  la  proposta  di  eventuali nuovi
  incentivi,  sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e
  immateriali,  o  altre  forme, anche facendo ricorso alle modalita'
  previste  dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996,
  n. 662.
    10.  Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento
  tecnologico  e di rafforzare l'innovazione e la produttivita' delle
  imprese   che,   anche   in   collaborazione  con  le  associazioni
  imprenditoriali  e le Camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura  si  associano  con  universita',  centri di ricerca, e
  istituti  di  istruzione  e  formazione  promuove,  d'intesa con le
  Regioni  interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti
  di  sviluppo  innovativo  dei  distretti  produttivi e tecnologici,
  facendo ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206,
  della citata legge n. 662 del 1996.
    11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10,
  il  Comitato  orienta  e  coordina  strumenti e risorse finanziarie
  iscritte  in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste
  apposito  stanziamento  di bilancio e fa ricorso, secondo i criteri
  stabiliti  dal  CIPE e nei limiti delle finalita' del Fondo stesso,
  alle  risorse  del  Fondo  per le aree sottoutilizzate, di cui agli
  articoli  60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo
  rotativo  di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre
  2004, n. 311.
    12.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
  CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
    13.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
  CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
    14.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
  CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
    14-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  25  GIUGNO  2008,  N. 112,
  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).