DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 157

Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2004, n. 204 (in G.U. 10/08/2004, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2019)
Testo in vigore dal: 8-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis 
(Indicazione   obbligatoria   nell'etichettatura   dell'origine   dei
                        prodotti alimentari) 
 
  1. Al fine di consentire al consumatore finale di  compiere  scelte
consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti  alimentari  posti  in
vendita,  l'etichettatura  dei  prodotti  medesimi   deve   riportare
obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo  3  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del  luogo
di origine o provenienza. 
  2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non
trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente  la  zona
di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la  zona  di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
prevalentemente nella preparazione e nella produzione. 
  3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive sono individuate,
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le modalita' per la indicazione del
luogo di origine o di provenienza. 
  4. La  violazione  delle  disposizioni  relative  alle  indicazioni
obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e  3  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e  nel  caso  di
piu' violazioni, commesse anche in  tempi  diversi,  e'  disposta  la
sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei  prodotti
alimentari interessati. 
                                                            (3) ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 3 febbraio 2011, n. 4 ha disposto (con l'art.  4,  comma  11)
che "A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  primo  dei
decreti di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  e'  abrogato
l'articolo  1-bis  del  decreto-legge  24  giugno   2004,   n.   157,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4,  comma  12)  che  "Gli  obblighi
stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  al  comma  3.  I
prodotti etichettati  anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
precedente e  privi  delle  indicazioni  obbligatorie  ai  sensi  del
presente  articolo  possono  essere  venduti   entro   i   successivi
centottanta giorni". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 3 febbraio 2011, n. 4, come modificata dal D.L.  14  dicembre
2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019,
n. 12, ha disposto (con l'art. 4, comma 11) che  "A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del  presente
articolo, e' abrogato l'articolo 1-bis del  decreto-legge  24  giugno
2004, n. 157, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2004, n. 204". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4,  comma  12)  che  "Gli  obblighi
stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  3.  I
prodotti etichettati  anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
precedente e  privi  delle  indicazioni  obbligatorie  ai  sensi  del
presente  articolo  possono  essere  venduti   entro   i   successivi
centottanta giorni". 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, nel modificare  i  commi  11  e  12
dell'art. 4 della L. 3  febbraio  2011,  n.  4,  ha  conseguentemente
disposto (con  l'art.  3-bis,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  del
presente articolo entrano in vigore  tre  mesi  dopo  la  data  della
notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento  (UE)
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  ottobre
2011, di cui e' data comunicazione con pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana". 
  Il Comunicato in G.U. 20/07/2019, n.  169,  nel  modificare  l'art.
3-bis, comma 1, lettera  d)  del  D.L.  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12  che  a
sua volta modifica l'art. 4, comma 12 della L. 3 febbraio 2011, n.  4
ha conseguentemente disposto che "Si rende noto  che,  come  previsto
dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 36  del  12
febbraio 2019, e' stata effettuata la notifica della norma in data  7
marzo 2019, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25
ottobre 2011".