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DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n. 241

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 (in G.U. 13/11/2004, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2004)
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Testo in vigore dal:  14-11-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(( (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonché alla. legge 21 novembre 1991, n. 374,
e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350) ))
1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera.
((L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa))
fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
((tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili.))
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14
((, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili))
Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
((il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.))

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.".
2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "giudice di pace".
((
2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.
2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni";
b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni";
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
"13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo"))
3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice di pace".
4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida.".
5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
((tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza))
.
((Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13))
. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza
((del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1))
, e sentito l'interessato, se comparso.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.".
((
5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:
"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.
Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento dì espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni"
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto"))
((6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle università"))
((6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
"2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti.vacanti nelle nuove dotazioni"))
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.";
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
"3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4,
((del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo))
25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10.";
c) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché 3-quater,".
((
7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti: " degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro.
))