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DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n. 241

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 (in G.U. 13/11/2004, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2004)
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Testo in vigore dal: 14-11-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza, a seguito della
sentenza  della  Corte  Costituzionale  n. 222 del 15 luglio 2004, di
modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati
clandestini,  per  assicurare  piena efficacia alle garanzie previste
dall'articolo  13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali
sia    stato    disposto    l'accompagnamento   alla   frontiera   e,
contestualmente,  prevedere adeguate misure per assicurare la massima
celerita'  dei  provvedimenti  di  convalida  e  di  esecuzione delle
espulsioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno,
del  Ministro  per  le  riforme  istituzionali e la devoluzione e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
   (( (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la
     disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
      straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
        n. 286, nonche' alla. legge 21 novembre 1991, n. 374,
              e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350) ))

  1.  All'articolo  13 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo
25  luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-bis
e' sostituito dai seguenti:
"5-bis.  Nei  casi  previsti  ai  commi  4  e  5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al  giudice  di pace territorialmente competente il provvedimento con
il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. ((L'esecuzione
del  provvedimento  del  questore  di  allontanamento  dal territorio
nazionale e' sospesa)) fino alla decisione sulla convalida. L'udienza
per   la   convalida   si  svolge  in  camera  di  consiglio  con  la
partecipazione   necessaria   di   un   difensore   ((tempestivamente
avvertito.  L'interessato  e'  anch'esso  tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le
disposizioni  di  cui  al  sesto e al settimo periodo del comma 8, in
quanto compatibili.)) Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato,   entro   le   quarantotto   ore   successive,   verificata
l'osservanza  dei  termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal
presente  articolo  e  sentito  l'interessato, se comparso. In attesa
della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso
e'   trattenuto  in  uno  dei  centri  di  permanenza  temporanea  ed
assistenza,  di  cui  all'articolo  14  ((, salvo che il procedimento
possa  essere  definito  nel  luogo  in  cui  e'  stato  adottato  il
provvedimento  di allontanamento anche prima del trasferimento in uno
dei   centri  disponibili))  Quando  la  convalida  e'  concessa,  il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la  convalida  non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per
la  decisione,  il  provvedimento  del  questore  perde ogni effetto.
Avverso   il   decreto   di  convalida  e'  proponibile  ricorso  per
cassazione.   Il   relativo   ricorso   non   sospende   l'esecuzione
dell'allontanamento   dal   territorio  nazionale.  ((il  termine  di
quarantotto  ore  entro  il  quale il giudice di pace deve provvedere
alla   convalida   decorre   dal   momento  della  comunicazione  del
provvedimento alla cancelleria.))
5-ter.  Al  fine  di  assicurare la tempestivita' del procedimento di
convalida  dei  provvedimenti  di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo
14,  comma  1,  le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti
delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita'
di un locale idoneo.".
  2.  Al  comma  8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo,
le  parole:  "tribunale  in composizione monocratica" sono sostituite
dalle seguenti: "giudice di pace".
  ((2-bis.  Rimane  ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica  e  del  tribunale  per  i minorenni ai sensi del comma 6
dell'articolo   30  e  del  comma  3  dell'articolo  31  del  decreto
legislativo  25  luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni. In
pendenza  di  un  giudizio  riguardante  le  materie  sopra citate, i
provvedimenti  di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso
decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza
del tribunale in composizione monocratica.
  2-ter.  All'articolo  13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 13, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno"
sono  sostituite  dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro
anni";
    b)  al  comma  13-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al
comma  13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale
si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni";
    c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente:
    "13-ter.   Per  i  reati  previsti  dai  commi  13  e  13-bis  e'
obbligatorio  l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di
flagranza e si procede con rito direttissimo")).
  3.  Al  comma  1  dell'articolo  13-bis  del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni, le parole: "il
tribunale   in   composizione   monocratica"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il giudice di pace".
  4.  Al  comma  3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in
composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice
di pace territorialmente competente, per la convalida.".
  5.  Il  comma  4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4.  L'udienza  per la convalida si svolge in camera di consiglio con
la   partecipazione  necessaria  di  un  difensore  ((tempestivamente
avvertito.  L'interessato  e'  anch'esso  tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza)).((Si applicano
in  quanto  compatibili  le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo  del  comma  8  dell'articolo  13)). Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei requisiti
previsti  dall'articolo  13  e  dal  presente  articolo,  escluso  il
requisito  della  vicinanza  ((del centro di permanenza temporanea ed
assistenza di cui al comma 1)), e sentito l'interessato, se comparso.
Il  provvedimento  cessa  di  avere  ogni  effetto  qualora  non  sia
osservato  il  termine  per  la  decisione.  La convalida puo' essere
disposta   anche   in   occasione  della  convalida  del  decreto  di
accompagnamento  alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.".
  ((5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e  successive  modificazioni,  i  commi  5-ter  e 5-quater sono
sostituiti dai seguenti:
  "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal
questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno
a  quattro  anni  se  l'espulsione  e'  stata  disposta  per ingresso
illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettere  a)  e  c),  ovvero  per  non  aver  richiesto il permesso di
soggiorno  nel  termine  prescritto  in  assenza  di  cause  di forza
maggiore,  ovvero  per essere stato il permesso revocato o annullato.
Si   applica  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  ad  un  anno  se
l'espulsione  e'  stata  disposta perche' il permesso di soggiorno e'
scaduto  da  piu'  di  sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il
rinnovo.   In   ogni   caso  si  procede  all'adozione  di  un  nuovo
provvedimento  di'  espulsione  con  accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
  5-quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo,  che  viene  trovato, in violazione delle norme del presente
testo  unico,  nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione
da  uno  a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai
sensi  del  comma 5-ter, secondo periodo, la pena e' la reclusione da
uno a quattro anni"
  6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  "5-quinquies.  Per  i  reati  previsti ai commi 5-ter e 5-quater si
procede  con  rito  direttissimo.  Al fine di assicurare l'esecuzione
dell'espulsione,  il questore dispone i provvedimenti di cui al comma
1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto")).
  ((6-bis.  Al  comma  5  dell'articolo 39 del decreto legislativo 25
luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai
corsi  universitari",  sono  inserite  le seguenti: "e alle scuole di
specializzazione delle universita'")).
  ((6-ter.  Il  comma  2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre
1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
  "2. Le domande di trasferimento hanno la priorita' sulle domande di
ammissione  al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli
4  e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle
sedi  del  giudice  di  pace,  le  ammissioni al tirocinio e le nuove
nomine  ai  sensi  degli  articoli  4  e  4-bis,  anche  in  corso di
definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni
organiche  ed  ai  conseguenti  trasferimenti  dei giudici di pace in
servizio  che  dovranno  effettuarsi  con  carattere di priorita' non
oltre  sei  mesi  dalla  comunicazione  dei posti.vacanti nelle nuove
dotazioni")).
  7.  All'articolo  11  della  legge  21  novembre 1991, n. 374, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
numero  delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti
indicati  al  comma  3-quater, per ciascuna delle quali e' dovuta una
indennita' di euro 20.";
    b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
    "3-quater.  Per  i  provvedimenti  di cui agli articoli 13, commi
5-bis  e  8,  e  14,  comma  4,  ((del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di cui al decreto legislativo)) 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro
10.";
    c)  al  comma  4,  dopo le parole: "di cui ai commi 2, 3, 3-bis e
3-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' 3-quater,".
  ((7-bis.  All'articolo  3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle
seguenti:  "  degli  uffici  consolari,  degli  istituti  italiani di
cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
  7-ter.  Al  fine  di  far  fronte  alle  maggiori nuove esigenze di
potenziamento  della  sicurezza  attiva e passiva del Ministero degli
affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e' integrato, per l'anno 2004, di ulteriori
3,9 milioni di euro.))